Truffa sul bonifico: operazione autorizzata e nessun obbligo di rimborso (ABF Collegio di Milano n. 4325 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando un’operazione di pagamento è eseguita per intero dall’utente, che inserisce personalmente la disposizione e fornisce tutti i fattori di autenticazione richiesti, l’operazione deve considerarsi autorizzata, ancorché il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo. In tale ipotesi non trova applicazione il regime di responsabilità speciale previsto dagli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 11/2010 per le operazioni non autorizzate. Resta comunque doverosa la valutazione della condotta dell’intermediario alla luce degli obblighi di diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. e di buona fede, con l’onere per l’operatore di dotarsi di sistemi di monitoraggio e prevenzione delle frodi idonei a intercettare operazioni anomale.

Il Fatto

Il ricorrente individuava su una piattaforma di e-commerce un annuncio per la vendita di un’autovettura, pubblicato da un’apparente concessionaria. Contattato il sedicente venditore, riceveva la richiesta di un primo bonifico istantaneo di € 1.650,00 per assicurarsi l’esclusiva sull’acquisto. In data 3/11/2025 eseguiva il pagamento, pur notando che l’IBAN del beneficiario era intestato a un soggetto diverso dal presunto venditore. Invitato a disporre un secondo bonifico di € 3.100,00, tentava l’operazione istantanea senza successo e procedeva quindi con un bonifico ordinario per il medesimo importo e a favore dello stesso IBAN, regolarmente eseguito.

Perso ogni contatto con il venditore, il cliente disconosceva le operazioni l’8/11/2025 e presentava reclamo il 29/11/2025, con esito negativo. Chiedeva quindi il rimborso complessivo di € 4.750,00. L’intermediario eccepiva che le operazioni erano state personalmente disposte e autorizzate dal cliente, seppur nell’ambito di un raggiro, con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle operazioni non autorizzate, e invocava la colpa grave del ricorrente. In repliche il cliente sosteneva che i pagamenti erano stati eseguiti a sua insaputa dalla moglie, tramite il suo dispositivo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene irrilevante, ai fini della decisione, che le operazioni siano state disposte personalmente dal ricorrente o dalla moglie a sua insaputa. Anche in questa seconda ipotesi, infatti, il ricorrente avrebbe ratificato le operazioni al momento della presentazione del ricorso, trattandole come se le avesse disposte egli stesso.

La questione centrale è dunque la qualificazione giuridica delle operazioni. Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro, quando un’operazione di pagamento è eseguita per intero dall’utente, che inserisce personalmente la disposizione e fornisce tutti i fattori di autenticazione, l’operazione è autorizzata, ancorché il consenso sia viziato dal raggiro di un terzo. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità speciale degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 11/2010.

Tale inapplicabilità non esime tuttavia dal valutare la condotta dell’intermediario secondo i principi generali di diritto comune, in particolare gli obblighi di diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. e di buona fede nell’esecuzione del contratto. È onere dell’operatore professionale dotarsi di sistemi di monitoraggio e prevenzione delle frodi idonei a intercettare operazioni anomale e a proteggere il cliente, minimizzando la possibilità di utilizzi fraudolenti degli strumenti di pagamento.

Nel caso di specie non emergono negligenze dell’intermediario: dalle stesse allegazioni del ricorrente risulta che la truffa è stata resa possibile dalla collaborazione prestata dal ricorrente o dalla moglie. I bonifici, inoltre, non erano tali da indurre un intermediario di ordinaria diligenza a bloccarli, impedendo così l’esecuzione della frode. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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