Buoni fruttiferi postali: il prospetto di rendimento interrompe la prescrizione (ABF Collegio di Roma n. 4528 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prospetto di calcolo del valore di rimborso rilasciato dall’intermediario prima della maturazione del termine prescrizionale costituisce riconoscimento del diritto ai sensi dell’art. 2944 cod. civ. e interrompe la prescrizione del buono fruttiferi postale, non occorrendo formule sacramentali né una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo. Il riconoscimento può estrinsecarsi in qualsiasi comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. La mancata comunicazione del momento di consumazione della prescrizione, in occasione della richiesta di informazioni, integra violazione dei principi di trasparenza e di protezione del consumatore. Ove la prescrizione sia già compiuta, il riconoscimento può valere solo come rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente è intestatario di un buono fruttiferi postali della serie AA3, sottoscritto il 6.12.2001. Nel novembre 2024 l’intermediario oppone il rifiuto di rimborso per intervenuta prescrizione. Il ricorrente riferisce di essersi recato più volte presso gli uffici dell’intermediario per chiedere informazioni sul buono, ottenendo estratti conto e prospetti di rendimento privi di avvisi sulla scadenza o sull’imminente prescrizione, e chiede il rimborso del valore del titolo.

L’intermediario eccepisce l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro, sostenendo che i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. Nel merito deduce che la prescrizione decennale è maturata e che i prospetti costituiscono meri atti informativi, privi di data certa e redatti su dati forniti dal cliente, dunque inidonei a interrompere il termine.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Sul limite temporale richiama la decisione n. 4656 del 21.3.2022 del Collegio di coordinamento: per la domanda di accertamento dell’esigibilità del credito non rileva la data di emissione o di scadenza del titolo, ma quella del rifiuto del rimborso, avvenuto nel novembre 2024. Sull’asserita incompetenza per materia richiama la decisione n. 5674/2013, che nega ai buoni postali la qualifica di strumenti finanziari in ragione della loro incedibilità, confermando la competenza dell’Arbitro.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina: il d.m. 17.10.2001 prevede la liquidazione dei buoni della serie AA3 al termine del settimo anno successivo a quello di emissione; l’art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000 fissa la prescrizione decennale dalla data di scadenza, estesa ai titoli in corso dall’art. 10, comma 2. Applicando il principio della decisione n. 8056/2019 del Collegio di coordinamento, il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento: la scadenza è quindi al 31.12.2008, la prescrizione decorre dal 1.1.2009 e matura al 31.12.2018.

Il punto decisivo riguarda i due prospetti di rendimento prodotti dal ricorrente. Il Collegio ricorda l’orientamento condiviso secondo cui il documento contenente la simulazione del valore del buono, rilasciato prima del compiersi del termine, è idoneo a interrompere la prescrizione, salvo contestazione dell’intermediario da valutare caso per caso. Sebbene i prospetti non rechino l’indicazione del richiedente, è ragionevole dedurre che il ricorrente si sia recato in filiale per ottenere notizie utili al rimborso, senza ricevere alcuna informazione sulla maturazione della prescrizione: comportamento né trasparente né corretto dell’emittente.

Il Collegio richiama quindi l’art. 2944 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità citata (Cass. civ. n. 12833 del 19.11.1999, n. 576 del 21.1.1994, ord. n. 7820 del 27.3.2017, n. 25943 del 29.11.2005): il riconoscimento non richiede formule speciali e può essere tacito, purché riveli la consapevolezza dell’esistenza del debito. Il prospetto del 2016, redatto quando la prescrizione non era ancora maturata, ha contenuto sufficiente per integrare l’atto interruttivo. Quanto al prospetto del 2024, il Collegio richiama Cass. civ. n. 10235 del 15.7.2002: se la prescrizione è già compiuta, può ipotizzarsi solo la rinuncia ex art. 2937 cod. civ.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto al rimborso del capitale e degli interessi maturati. L’intermediario è condannato al contributo di euro 200,00 alle spese di procedura e al rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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