Cessione quote s.n.c. e divieto decennale di concorso farmaceutico (C.G.A.R.S. n. 657 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto posto dall’art. 12, comma 4, legge n. 475/1968 non opera soltanto quando il farmacista ceda individualmente la propria farmacia, ma si estende alla cessione di quote di una società di persone titolare dell’esercizio. Nelle società di persone, prive di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, il diritto di esercitare la farmacia e il compendio aziendale sono “propri” anche dei singoli soci. Il trasferimento delle partecipazioni, anche per atto di liberalità, integra perciò la cessione della “propria farmacia” e determina il trasferimento dei poteri di gestione dell’azienda al cessionario. Ne consegue la decadenza dall’assegnazione della sede ottenuta in sede concorsuale entro il decennio dall’atto di trasferimento. L’interpretazione funzionale della norma è costituzionalmente orientata, perché l’opposta lettura porrebbe dubbi di compatibilità con gli artt. 3 e 32 Cost.

Il Fatto

Con provvedimento assessoriale del 2022 l’amministrazione regionale assegnava a un’associazione di farmacisti la sede farmaceutica a esito del concorso straordinario indetto con il D.D.G. n. 2782/2012. In sede di controllo sulle autocertificazioni, l’azienda sanitaria segnalava che l’assegnatario aveva donato alla madre, con atto del gennaio 2013, la propria quota di partecipazione alla società in nome collettivo titolare di altra farmacia.

L’amministrazione avviava il procedimento di revoca e lo concludeva con la decadenza dall’assegnazione, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso. L’appellante contestava che la fattispecie riguardasse la cessione di mere partecipazioni sociali e non il trasferimento della titolarità dell’esercizio, invocando l’interpretazione letterale della norma e il divieto di applicazione analogica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia C.G.A.R.S. n. 505/2024, che aveva già scrutinato la questione in una fattispecie analoga di donazione di quote della società titolare di sede farmaceutica. Da essa ricava il quadro dei principi elaborati dal giudice amministrativo.

La disciplina degli esercizi farmaceutici contempera l’esigenza di qualità del servizio, connessa alla tutela della salute, e l’interesse del titolare alla redditività. L’art. 12, comma 4, legge n. 475/1968 esprime una soluzione compromissoria: consente al farmacista di monetizzare la posizione conseguita, ma gli preclude nuove assegnazioni per dieci anni. La ratio è impedire che la disponibilità delle sedi sia sottratta alla dinamica concorsuale.

La preclusione si applica anche alla cessione operata dal socio di una società di persone. Sul piano civilistico, l’assenza di personalità giuridica e la responsabilità illimitata e solidale dei soci (art. 2291, comma 1, cod. civ.) impediscono di configurare uno schermo tra patrimonio sociale e patrimoni individuali: la Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere n. 69 del 2018, ha ritenuto ciascun socio compartecipe della titolarità dell’esercizio. Sul piano pubblicistico, il legislatore riservava l’esercizio associato ai farmacisti, conservando all’attività una forte impronta personalistica.

Il Collegio esclude che gli interventi di liberalizzazione abbiano abrogato la norma o introdotto deroghe. Né assume rilievo il parere ministeriale che escludeva la donazione di quote dall’ambito applicativo, per la sua efficacia non provvedimentale e per la non condivisibilità dell’impostazione. Richiama inoltre Cons. Stato n. 6775/2022 e Cons. Stato n. 6016/2023, che hanno stigmatizzato il carattere elusivo di operazioni dirette ad aggirare il divieto.

Nel caso concreto l’appellante aveva donato l’intera quota alla madre, già socia, con atto pubblico rogato poco prima della scadenza del termine di presentazione della domanda. L’atto integra la fattispecie preclusiva e fonda la legittimità della decadenza. L’appello è quindi infondato e viene respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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