Mobilità pubblica e inquadramento nel livello più basso: irragionevolezza (Cons. Stato n. 6609 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni il rapporto prosegue come modificazione meramente soggettiva del contratto, con conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico. L’amministrazione di destinazione è tenuta a inquadrare il dipendente trasferito valorizzando la professionalità acquisita e l’anzianità maturata presso l’ente di provenienza. È irragionevole l’attribuzione del livello retributivo più basso della carriera, riservato per regolamento ai neo assunti, a chi proviene da altra amministrazione con esperienza comprovata. La sottoscrizione del verbale di immissione in servizio non integra acquiescenza all’inquadramento, trattandosi di diritto indisponibile ex art. 36 Cost. e art. 2103 cod. civ., con applicazione dell’art. 2113 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico con circa quindici anni di servizio presso un ente locale in categoria C, posizione economica C3, partecipava al bando di mobilità volontaria indetto dall’Autorità nazionale anticorruzione per dieci posti nella carriera operativa. Risultato vincitore, veniva immesso in servizio con inquadramento al livello retributivo 1, il più basso dei sessanta livelli interni alla carriera operativa.
Impugnava quindi l’inquadramento davanti al TAR Lazio, che rigettava il ricorso sul presupposto dell’acquiescenza, della diversità rispetto ai precedenti interni all’Autorità e della sufficienza dei punteggi aggiuntivi riconosciuti in sede concorsuale. Proponeva appello, deducendo la violazione del regolamento sul personale e l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria dell’art. 52-quater del d.l. n. 50 del 2017.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 354 del 1998 e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 19777 del 2016; Cass. Sez. Un. n. 22268 del 2007), esclude che la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio possa valere come accettazione di un’erronea collocazione professionale. Il diritto alla qualifica e al corretto inquadramento è indisponibile e irrinunciabile, presidiato dagli artt. 2103 e 2113 cod. civ. Nel caso concreto manca peraltro un consenso informato, perché la tabella dei livelli retributivi non era pubblicata né esibita al momento della firma.
Nel merito, la sentenza ricostruisce la mobilità pubblica come cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 cod. civ., con continuità del contenuto essenziale del rapporto. Richiama Cass. civ., sez. un., n. 26420 del 2006, Cass. civ., sez. lav., n. 23884 del 2022 e Cass. civ., sez. lav., n. 20953 del 2024: il dipendente trasferito conserva anzianità, funzione e retribuzione, e la riduzione del trattamento disincentiverebbe la redistribuzione del personale. Il principio vale anche per le esperienze svolte fuori dall’Autorità, come già affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 7725 del 2022 e n. 3289 del 2024.
La Corte rileva la violazione dell’art. 3 del regolamento ANAC, che impone l’inquadramento in relazione al grado di professionalità, e dell’art. 6, che disciplina la mobilità senza richiamare il livello 1. Quest’ultimo è previsto dall’art. 32 per il primo accesso mediante concorso e dall’art. 37, comma 2, per i neo assunti: la sua applicazione al personale trasferito realizza un sostanziale azzeramento dell’esperienza pregressa e risulta contraddittoria rispetto all’interesse dell’Autorità ad acquisire personale già formato.
Il Collegio esclude che la valorizzazione dei titoli in sede concorsuale supplisca alla valutazione in sede di inquadramento, trattandosi di fasi distinte, e ritiene superata la questione di legittimità costituzionale. Accoglie quindi l’appello, annulla il provvedimento di inquadramento e il bando nella parte relativa al trattamento economico, dichiara il diritto al corretto inquadramento e condanna l’Autorità alla ricostruzione della carriera, alla rideterminazione della retribuzione e al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1406 c.c. – Nozione
- Art. 2103 c.c. – Prestazione del lavoro
- Art. 2113 c.c. – Rinunzie e transazioni