Inammissibile l’impugnazione anticipata della validazione del PEF TARI (TAR Puglia n. 840 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario adottato dall’Ente Territorialmente Competente ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021 ha natura endoprocedimentale e produce effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta all’ARERA, cui l’art. 8.4 della delibera n. 363/2021 attribuisce un vaglio di coerenza regolatoria sostanziale. Ne deriva che l’atto di validazione non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse, potendo i suoi vizi essere fatti valere solo insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva. Il suo eventuale annullamento non ha efficacia caducante sull’atto finale, non ponendosi questo come inevitabile conseguenza del primo, senza nuove valutazioni di interessi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina n. 322 del 20 giugno 2024, con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune. Oggetto di contestazione erano anche la relazione di validazione, i files di calcolo e, per illegittimità derivata, la delibera consiliare di approvazione della TARI 2024.
La ricorrente deduceva un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, oltre alla violazione del principio del full recovery cost, in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022 e dello squilibrio delle gestioni degli anni 2022 e 2023. Il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale scrutinava anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., il tema della possibile inammissibilità per difetto di interesse, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria espressi nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015.
Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, l. 27 dicembre 2017, n. 205 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, il Collegio ricavava la qualificazione dell’atto come endoprocedimentale ad effetti interinali. L’art. 8.4 della delibera attribuisce infatti all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa, previa verifica di coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio non meramente formale ma sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.
Ne conseguiva il rigetto della tesi dell’impugnazione anticipata. Il Collegio ribadiva che la possibilità di censurare atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale, riconosciuta solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, Sez. VII, 3 dicembre 2024, n. 9675. L’eventuale annullamento della validazione sarebbe privo di effetto caducante, che ricorre solo quando l’atto successivo sia inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza nuove valutazioni di interessi, come chiarito da Cons. di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2482 e Cons. di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2530.
Il Collegio aderiva all’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2024, n. 9788, che ha escluso l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo territoriale, preferendolo alla diversa impostazione di C.G.A. 8 luglio 2021 n. 666. La determinazione provvisoria della tariffa è per definizione provvisoria, essendo previsto un conguaglio, e un sindacato interposto tra la proposta tariffaria e l’approvazione di ARERA inciderebbe su un potere non ancora esercitato.
Il Tribunale distingueva le ipotesi in cui l’immediata lesività è stata riconosciuta — la ripartizione di costi tra Comuni (sentenze nn. 4690 e 4692/2024) e la decisione di procrastinare l’adeguamento della tariffa (sentenza n. 7173/2024) — perché in quei casi la questione esulava dai poteri di intervento dell’ARERA. Quanto alle spese, il Collegio ne disponeva l’integrale compensazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.