Rito elettorale, memoria del Comune ammissibile e schede non autenticate irrilevanti (TAR Campania n. 5656 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito elettorale di cui all’art. 130 cod. proc. amm. il termine di quindici giorni per le controdeduzioni della parte resistente, previsto dal comma 5, non è qualificato dalla legge come perentorio e alla sua inosservanza non è ricollegata alcuna sanzione processuale. Trova quindi applicazione la regola generale dell’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., richiamata dall’art. 39 cod. proc. amm., secondo cui i termini processuali sono ordinatori salvo espressa dichiarazione di perentorietà. Ne consegue l’ammissibilità della memoria di cui all’art. 73 cod. proc. amm., con i termini dimidiati, depositata dall’amministrazione ritualmente costituita in vista dell’udienza. Nel merito, le discrasie nella verbalizzazione delle schede autenticate e ancor più delle schede non autenticate, prive di valore e insuscettibili di impiego fraudolento, non integrano la fattispecie della “scheda ballerina”, che postula un quadro indiziario probante di effettiva alterazione del voto.

Il Fatto

Nelle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 due liste si contendono la carica di Sindaco. La lista risultata vincitrice ottiene 3.527 voti validi, con uno scarto di 326 voti rispetto alla lista seconda classificata, cui sono attribuiti 3.201 voti.

Il candidato Sindaco della lista non eletta impugna il verbale di proclamazione degli eletti e i verbali sezionali di tutte le undici sezioni, deducendo plurime discrasie nel conteggio e nella verbalizzazione delle schede e prospettando, tramite il richiamo alla “scheda ballerina”, un possibile illecito impiego delle schede autenticate. Chiede l’annullamento degli atti e delle operazioni o, in via subordinata, la correzione del risultato elettorale con la propria proclamazione, ai sensi dell’art. 130, comma 9, cod. proc. amm.. Si costituiscono il Comune, le Prefetture e i controinteressati; propone intervento ad adiuvandum un cittadino elettore, primo dei non eletti nella lista ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della memoria comunale. Rileva che il termine del comma 5 non è dichiarato perentorio dal codice e che la diversa previsione del previgente art. 83/11, comma 3, d.P.R. n. 570/1960 — che lo qualificava espressamente tale — non è riprodotta. Richiamando l’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., conclude per la natura ordinatoria del termine e per l’ammissibilità della memoria difensiva, tanto più che il ricorrente ha potuto replicare e le difese coincidono con quelle dei controinteressati.

Quanto alla legittimazione attiva, la condanna penale non definitiva non incide sulla capacità elettorale, giacché ai sensi dell’art. 2, ultimo comma, d.P.R. n. 223/1967 le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo al passaggio in giudicato. La sospensione dalla carica ex legge Severino ha natura cautelare e non sanzionatoria, come affermato dalla Corte cost. n. 236 del 2015 e n. 276/2016, e non tocca la titolarità della carica. Il ricorrente conserva dunque la qualità di elettore e l’azione popolare.

L’intervento ad adiuvandum è dichiarato inammissibile: secondo l’art. 28, comma 2, cod. proc. amm. e la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2024), esso ha natura adesivo-dipendente. L’interveniente era ex se legittimato al ricorso principale e l’atto, notificato oltre il termine di trenta giorni dalla proclamazione, non è riqualificabile; nelle more, peraltro, è subentrato nella carica di consigliere.

Nel merito il Collegio ribadisce che le irregolarità formali dei verbali, inidonee a ledere la libera espressione del voto, non giustificano l’annullamento (Cons. Stato n. 282 del 2026). La “scheda ballerina” presuppone un quadro indiziario probante (Cons. Stato n. 110 del 2022; n. 8954 del 2022). Le discrasie addotte trovano spiegazione negli atti: le schede non autenticate non erano utilizzabili, l’unica scheda autenticata non verbalizzata era del seggio speciale, nelle sezioni contestate sussiste piena corrispondenza tra autenticate, utilizzate e non utilizzate. La verificazione richiesta è esplorativa e va respinta. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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