Interessi legali sulle spese di lite dal giudicato nell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 448 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sulle somme liquidate a titolo di spese di lite nella sentenza ottemperanda spettano gli interessi legali con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza e sino al soddisfo. Il credito ha natura di debito di valuta, sicché sono dovuti i soli interessi legali e non la rivalutazione monetaria. Il giudice dell’ottemperanza riconosce tali interessi in forza del combinato disposto degli artt. 1282 c.c. e 112, comma 3, c.p.a., che consente l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il giudicato. L’amministrazione che non dia prova dell’esecuzione della condanna alle spese è tenuta all’ottemperanza, con nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza n. 518 del 21 novembre 2025, passata in giudicato, il TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, accoglieva il ricorso della ricorrente avverso il diniego di accesso opposto da un istituto di istruzione superiore. Il dispositivo ordinava all’istituto di provvedere sull’istanza di accesso, nominava sin d’ora un Commissario ad acta e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
La ricorrente notificava la sentenza alle amministrazioni resistenti il 21 novembre 2025. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, scaduto il 21 marzo 2026, proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della condanna alle spese, il pagamento del contributo unificato e degli interessi legali. Il Ministero si costituiva e depositava una relazione concernente la sola ostensione documentale, non le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato come da certificazione e che l’amministrazione non ha dato prova dell’avvenuta esecuzione della condanna di cui al punto c) del dispositivo. Il ricorso è pertanto fondato quanto al credito, con esclusione delle pretese “spese successive”, per le quali non è depositata alcuna comprova.
La questione giuridica centrale riguarda gli interessi sulla somma dovuta a titolo di spese di lite. Il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 6745 dell’1 settembre 2026, secondo cui il debito ha indubbia natura di debito di valuta, con conseguente debenza dei soli interessi legali. Gli interessi sono riconosciuti in misura pari al tasso legale, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e sino al soddisfo.
Il Collegio dichiara di voler dare continuità all’indirizzo secondo cui sulle somme riconosciute a titolo di spese legali spettano, in caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza, anche gli interessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1282 c.c. e 112, comma 3, c.p.a. Tale disposizione consente di proporre, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, l’azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il giudicato.
Va pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione in parte qua alla sentenza, provvedendo entro sessanta giorni dalla notificazione al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e del contributo unificato di euro 150,00, oltre interessi legali dal giudicato sino al soddisfo. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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