Cass. pen. Sez. I n. 37424/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 37424/2026 (R.G. 21944/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente su I ricorso proposto da:

SENTENZA

avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria del visti gli atti! il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero! in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI! che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria respingeva, per quanto di interesse in questa sede, il reclamo presentato (attualmente detenuto presso il carcere di avverso il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato la sua richiesta di indennizzo ex art. 35-ter Ord. peno con riferimento al periodo di detenzione sofferta dal 30 gennaio 2018 allO febbraio 2020 presso la casa circondariale ‘ In particolare, il Tribunale riteneva che – anche a seguito della integrazione istruttoria svolta – la carcerazione sofferta dal detenuto nel periodo in questione non era stata inumana e neppure degradante e che, quindi, il reclamo non poteva trovare accoglimento.

2. Avverso detta ordinanza per mezzo dell’avv. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma l, disp. atto cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1 Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma l, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’ art. 35-ter Ord. pen, ed il vizio di motivazione per la ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della domanda di indennizzo. AI riguardo, osserva che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha omesso di considerare le doglianze difensive contenute nel reclamo e ha erroneamente applicato i parametri interpretativi del citato art. 3 CEDU, poiché non ha provveduto a detrarre dalla superficie a disposizione dei detenuti lo spazio occupato dai letti a castello, non ha tenuto conto che la porta del bagno aveva uno spioncino con la conseguente violazione del diritto alla riservatezza da parte di chi lo usava, non ha considerato che il i carcere non aveva una palestra e neppure una saletta ricreativa e che, infine, le celle erano infestate da roditori e da insetti. In sostanza, secondo il detenuto, la presunzione della violazione può essere esclusa solo qualora la riduzione dello spazio personale in rapporto al minimo obbligatorio di 3 mq sia solo breve, occasionale e minore, purché ad essa si accompagni una libertà di movimento sufficiente fuori dalla cella e l’istituto di detenzione offra delle condizioni di detenzione dignitose.

2.2. Nel caso in esame, all’esito della istruttoria svolta, secondo il ricorrente, è stato confermato integralmente quanto lamentato con il reclamo poiché, nel periodo sopra indicato, le condizioni di detenzione presso il carcere in oggetto non garantivano quella minima qualità di vita dignitosa in ragione delle varie criticità elencate dal detenuto ed invece non considerate dal Tribunale di sorveglianza.

3. Il Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Invero, le condizioni di detenzione tali da violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo sono solo quelle caratterizzate da un livello di gravità tale da generare uno stato di afflittività assolutamente non giustificato e che non risultano tollerabili nel comune sentire rendendo non “civile” di vita del detenuto (così, in motivazione, Ses. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, già citata; tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del 23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898).

2.1. Ne consegue che non ogni lesione astrattamente tutelabile con l’azione inibitoria di cui all’art. 35-bis Ord. pen., può costituire la base giuridica per il riconoscimento dello speciale rimedio compensativo di cui all’art. 35-ter Ord. peno occorre che le modalità di esecuzione della restrizione in carcere provochino nel condannato uno sconforto e un’afflizione di intensità tale da eccedere l’inevitabile sofferenza legata alla detenzione, superando la cd. “soglia minima di gravità”, costantemente tenuta presente dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per selezionare le condotte messe al bando dall’art. 3 CEDU (Corte EDU, 8/02/2006, più gravi di mistreatments, onde evitare una banalizzazione dellae stesse (Corte EDU, 22/04/2010, Sevastyanov c. Russia; Corte EDU, 25/03/2010, Mutlag c. Germania).

2.2. La valutazione della soglia minima è, senz’altro, per sua natura relativa, in quanto dipende dall’insieme delle circostanze della fattispecie (tra le tante, Francia 28/07/1999; Corte EDU, Tekin c. Turchia 9/06/1998; Corte EDU, GC, determinato comportamento e della sua portata lesivo-afflittiva verso i diritti del detenuto e verso i divieti di trattamenti inumani e degradanti, si può apprezzare soltanto attraverso una valutazione concreta della complessiva condizione di detenzione.

2.3. Inoltre, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall’art. 35-ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, 3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha escluso – con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico – l’avvenuto superamento della soglia minima di gravità necessaria ad integrare il pregiudizio con riferimento alla carcerazione sofferta dall’odierno ricorrente nel periodo e nei tre istituti sopra indicati.

3.1. Nello specifico, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che ha sempre fruito di uno spazio superiore a 3 metri quadrati (per l’esattezza da 3,20 mq a 6,41 mq pro capite a seconda della cella occupata) considerate le superfici calpestabili, ha fruito di circa quattro ore e mezzo di permanenza all’aria aperta (aumentata di un’ulteriore ora a partire dal marzo 2020), che poteva partecipare alle varie attività trattamentali e lavorative, che tutte le stanze di detenzione erano dotate di finestre idonee a garantire un adeguato passaggio di aria e di luce, che il locale bagno era separato dalla camera di detenzione al fine di garantire la riservatezza durante l’uso e che poteva fruire di docce con acqua calda. Quanto poi alla lamentata presenza di roditori ed insetti, il Tribunale di sorveglianza ha effettuato un supplemento di istruttoria dal quale è emerso che l’Amministrazione penitenziaria si è presa carico di tale problema (presente su tutto il territorio del comune di Reggio Calabria) effettuando, con cadenza mensile, interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali detentivi, come comprovato dalle relative fatture di pagamento, mentre l’odierno ricorrente si era limitato a produrre un articolo di giornale privo di specifici riferimenti temporali e riguardante un altro detenuto.

3.2. Deve poi aggiungersi che l’esistenza dello spioncino sulla porta del bagno non configura una ipotesi di trattamento inumano e degradante, poiché esso viene utilizzato saltuariamente e per soddisfare esigenze di sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico così come anche la sottoposizione del detenuto alla videosorveg I ia nza.

3.3. Si tratta, all’evidenza, di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente e coerentemente motivate, non possono essere messe in discussione nella presente sede di legittimità.

4. AI rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 173 c.p.p.

Tutte le 49 sentenze sull'art. 173 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *