Estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata (Cass. civ. Sez. L n. 22623/2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal ricorrente e accettata dal controricorrente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. In caso di adesione alla rinuncia, non si fa luogo alla pronuncia sulle spese tra le parti che hanno prestato l’accordo. Nei confronti della parte che si sia limitata a depositare procura, senza svolgere attività difensiva, non vanno liquidate spese. La declaratoria di estinzione esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, relativo al raddoppio del contributo unificato, non essendo configurabile una soccombenza della parte impugnante.
Il Fatto
Un imprenditore individuale era stato condannato dalla Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 502/2024, a corrispondere a un proprio dipendente differenze retributive, TFR e risarcimento del danno da omessa contribuzione, nonché a versare all’INPS i contributi non prescritti. Avverso tale decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione.
Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e hanno depositato, in data 5 giugno 2026, un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e accettato dal controricorrente, nonché dai rispettivi difensori. L’INPS, nel frattempo, aveva solo depositato procura alle liti, senza svolgere alcuna attività difensiva. La causa era stata fissata per l’adunanza camerale del 17 giugno 2026, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e il ricorrente aveva chiesto la decisione nel merito, ma successivamente ha depositato la rinuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, proposta nelle forme dell’art. 390 cod. proc. civ. e accettata dal controricorrente, produce l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. La rinuncia, non essendo stata limitata a parziali capi della decisione impugnata, determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione nei confronti di tutte le parti, ivi compreso l’ente previdenziale.
Quanto alle spese, la Corte ha escluso ogni pronuncia tra ricorrente e controricorrente, in ragione della espressa adesione alla rinuncia prestata da quest’ultimo, che manifesta così la volontà di non insistere per il ristoro delle spese del giudizio di legittimità. Nei confronti dell’INPS, che si era limitato a depositare la procura e non aveva svolto attività difensiva, non è stata disposta alcuna liquidazione, non essendo configurabile un’effettiva soccombenza processuale.
La Corte ha infine escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, che prevede il raddoppio del contributo unificato per le impugnazioni integralmente rigettate o dichiarate inammissibili o improcedibili. L’estinzione del processo per rinuncia, pur determinando la chiusura del giudizio senza una decisione sul merito, non configura una ipotesi di soccombenza della parte impugnante, sicché non sussistono i presupposti per l’applicazione della maggiorazione. La Corte ha richiamato sul punto il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 25485/2018).
Nota della Redazione
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