Errato deposito telematico: mera irregolarità, non decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6641 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico di un ricorso, anche se iscritto in un registro diverso da quello prescritto per la specifica controversia, si perfeziona al momento della ricevuta di avvenuta consegna e non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità. L’assenza di una espressa norma di legge che commini una nullità processuale e il raggiungimento dello scopo, consistente nella presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario, impongono di ritenere tempestiva l’impugnazione. In tema di opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 cod. proc. civ., il termine di trenta giorni decorre dalla scoperta del dolo o della collusione, che deve essere effettiva e completa, non essendo sufficiente il mero sospetto. Nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di disporre d’ufficio ogni mezzo di prova ritenuto indispensabile, anche in presenza di decadenze o preclusioni già verificatesi.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione di primo grado che, accogliendo l’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. proposta da un socio creditore di una società a responsabilità limitata, aveva disposto la revocazione della sentenza con cui il Tribunale aveva accertato un credito in favore di un soggetto per asserite prestazioni di lavoro subordinato. Il giudice di merito riteneva la natura fraudolenta dell’accordo tra la società ed il lavoratore, volto a privare il socio creditore delle proprie garanzie patrimoniali, nonché la carenza di prova del vincolo di subordinazione.
La società e il lavoratore proponevano distinti ricorsi per cassazione, deducendo plurimi motivi concernenti la tardività dell’opposizione, l’erroneo deposito telematico in un registro sbagliato e l’illegittima ammissione di documenti tardivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi relativi all’errore nel deposito telematico dell’atto introduttivo, ritenendoli infondati. Il creditore aveva depositato il ricorso nel registro civile anziché in quello del lavoro, ma il deposito era stato comunque accettato e l’atto messo a disposizione dell’ufficio giudiziario.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il deposito telematico in un registro diverso da quello prescritto integra una mera irregolarità, non una nullità, poiché manca una norma che commini tale sanzione e poiché è comunque integrato il raggiungimento dello scopo. Ne consegue che alcuna rimessione in termini era necessaria, essendo la notifica stata correttamente effettuata.
Quanto all’eccezione di decadenza, la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo la parte trascritto gli esatti termini in cui la questione era stata posta al giudice di merito. Ha inoltre richiamato il principio per cui il termine per l’opposizione di terzo revocatoria decorre dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione, non essendo sufficiente il mero sospetto.
In relazione all’acquisizione di documenti tardivi, la Corte ha affermato la correttezza dell’esercizio dei poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ., funzionalizzati all’accertamento della verità materiale. Ha infine condiviso la valutazione di merito circa la natura del rapporto, ribadendo che l’amministratore che rivendichi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve dare prova dell’assoggettamento effettivo al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo.
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Nota della Redazione
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