Derogabilità del minimo dell’indennizzo per equa riparazione e spese all’Avvocatura (Cass. civ. n. 12073/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo per equa riparazione previsto dall’art. 2 bis, comma 1, l. n. 89 del 2001 non costituisce un minimo invalicabile, bensì un parametro ordinario derogabile dal giudice con motivazione adeguata, in ragione delle peculiarità del caso concreto.
La deroga al minimo di € 400,00 annui è legittima quando circostanze sopravvenute, come il tempestivo intervento del Fondo di Garanzia INPS in una procedura fallimentare, riducano significativamente la penosità dell’attesa per il creditore.
In tema di spese processuali, l’Avvocatura dello Stato, in caso di soccombenza, non ha diritto al rimborso delle spese generali, ma soltanto al rimborso delle spese prenotate a debito, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.
La valutazione della congruità dell’indennizzo e la scelta di discostarsi dai parametri legali sono rimesse al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non illogica.
Il Fatto
I ricorrenti, lavoratori dipendenti di una società fallita, erano stati ammessi al passivo del fallimento per crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n. 1, c.c., non integralmente soddisfatti all’esito del riparto finale. Essi proposero ricorso per equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, deducendo l’irragionevole durata della procedura fallimentare (aperta nel 2007 e chiusa nel 2022).
Il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Cagliari riconobbe un indennizzo di € 250,00 annui per ciascun ricorrente, decurtando del 50% l’importo base di € 500,00, in considerazione del pagamento parziale dei crediti da parte del Fondo di Garanzia INPS, che aveva attenuato il pregiudizio morale. Il Tribunale (Corte d’Appello in sede di opposizione) rigettò l’opposizione, ritenendo legittima la decurtazione sotto il minimo di € 400,00 annui. I ricorrenti proposero ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2 bis, comma 1, l. n. 89 del 2001, per avere la Corte di merito liquidato un indennizzo inferiore al minimo di € 400,00 annui. La Corte osserva che la locuzione “di regola” contenuta nella norma attribuisce al giudice un potere discrezionale di discostarsi dal parametro minimo, purché la deroga sia adeguatamente motivata e giustificata da elementi concreti che riducano il pregiudizio subito, come l’intervento del Fondo di Garanzia nel corso della procedura concorsuale. La valutazione operata dalla Corte d’Appello è conforme ai precedenti di legittimità che, in materia di procedure fallimentari, consentono di tener conto della riduzione della pretesa creditoria per effetto di pagamenti tempestivi.
La Corte accoglie invece il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, per avere la Corte d’Appello condannato i ricorrenti al rimborso delle spese generali in favore dell’Avvocatura dello Stato. La Cassazione chiarisce che l’Avvocatura dello Stato, essendo un organo pubblico che non sostiene spese vive per il patrocinio, non ha diritto al rimborso delle spese generali, ma soltanto a quello delle spese prenotate a debito. La pronuncia viene quindi cassata in parte qua e, decidendo nel merito, la Corte espunge la condanna al rimborso delle spese generali e la sostituisce con la condanna al rimborso delle spese prenotate a debito. Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate in ragione della parziale fondatezza del ricorso e della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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