Rigetto per inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso (Cass. civ. n. 12055/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere proposto con procura speciale; l’errore nell’intestazione della parte ricorrente non ne determina la nullità quando la volontà di impugnare e il provvedimento impugnato siano chiaramente individuati, e la procura sia stata conferita per il giudizio di legittimità.
Nel procedimento di amministrazione di sostegno l’audizione del coniuge dell’interessato, prevista dall’art. 407, terzo comma, c.c., non è obbligatoria a pena di nullità, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può provvedere anche in caso di mancata comparizione.
I motivi di ricorso che denunciano vizi processuali in modo generico, senza indicare specificamente gli atti o le violazioni dedotte, sono inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La valutazione dei presupposti per la nomina dell’amministratore di sostegno e la scelta della persona più idonea costituiscono apprezzamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
Il Fatto
Il giudice tutelare di Vicenza, in accoglimento del ricorso, nominò un amministratore di sostegno a favore del padre del ricorrente. Il beneficiario propose reclamo dinanzi al Tribunale di Vicenza, deducendo vizi procedurali e contestando l’accertamento del proprio stato cognitivo effettuato dal consulente d’ufficio, chiedendo la nomina di un amministratore di fiducia con competenze finanziarie. Il Tribunale, in composizione collegiale, rigettò il reclamo, ritenendo infondate le censure e valorizzando la relazione tecnica acquisita dal procedimento penale a carico della coniuge.
Avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 6112/2025, depositato il 27/05/2025, il ricorrente propone ricorso per cassazione con sei motivi. Resiste la controricorrente, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e per mancata indicazione dell’iscrizione all’albo dei cassazionisti del difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. L’errore nell’intestazione quanto alla persona che promuove il ricorso, a fronte dell’indicazione del numero e della data del provvedimento impugnato, non inficia la procura, poiché la volontà della parte di conferire mandato per il giudizio di legittimità resta chiara. La mancata indicazione della qualità di cassazionista del difensore non produce nullità.
Quanto ai motivi, la Corte dichiara inammissibile il secondo motivo – sulla mancata audizione del coniuge del beneficiario – perché generico e, comunque, infondato. L’audizione del coniuge non è obbligatoria, essendo rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può provvedere anche in caso di mancata comparizione. Il terzo motivo, relativo all’omessa partecipazione del Pubblico Ministero, è inammissibile perché generico e infondato, risultando dagli atti che il P.M. fu ritualmente informato. L’eccezione di nullità sollevata dall’amministratore di sostegno per mancata notifica del ricorso è anch’essa generica, non indicando gli atti su cui si fonda né la natura dell’intervento dell’amministratore.
Gli altri motivi, che reiterano censure già vagliate dal giudice del reclamo e sollecitano una rivalutazione del merito, sono inammissibili. Il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato la scelta dell’amministratore, valorizzando la fragilità del beneficiario e l’opportunità di una nomina terza e imparziale. La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nota della Redazione
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