Principi di diritto (Massima) La verifica della ruralità strumentale dell’unità immobiliare, ai sensi degli artt. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 e 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998, postula un accertamento che tenga conto sia delle oggettive caratteristiche strutturali e tipologiche del bene, sia della sua concreta destinazione all’attività agricola. La strumentalità deve essere qualificata da un nesso oggettivo ed effettivo tra l’immobile e l’attività agricola esercitata. Il mero mancato utilizzo del bene non esclude di per sé la ruralità, ma solo quando costituisca indizio grave di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità. Spetta al giudice di merito verificare se la funzione strumentale originaria sia riconvertibile, senza radicali trasformazioni, nella nuova attività agricola svolta, accertando altresì la compatibilità e la proporzionalità della consistenza del bene rispetto alla diversa funzione servente.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva negato il riconoscimento del requisito di ruralità ad alcune unità immobiliari di una società agricola, in particolare una porcilaia non più utilizzata per l’allevamento ma destinata in parte alla conservazione di attrezzi e scorte per la coltivazione. La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna avevano rigettato il ricorso dell’Ufficio, ritenendo che il mancato utilizzo del bene per l’allevamento non ne facesse venire meno la connotazione rurale, poiché le caratteristiche costruttive non ne consentivano utilizzi diversi. Avverso la decisione della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 e dell’art. 29 r.d.l. 652/1939, nonché l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo. La Suprema Corte ha innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998 e dall’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993, che definiscono i presupposti per il riconoscimento della ruralità strumentale. La Corte ha chiarito che la strumentalità del bene all’attività agricola deve essere qualificata da una duplice condizione: la presenza di caratteristiche tipologiche e strutturali che non consentano, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa, e la concreta destinazione del bene all’attività agricola effettivamente esercitata. La verifica deve quindi accertare la correlazione funzionale tra l’immobile e l’attività produttiva del fondo, non potendo prescindersi dall’esame dell’effettiva sussistenza di quella attività agricola alla quale il bene è strutturalmente preordinato.
La Corte ha precisato che non ogni mancato utilizzo del bene per la funzione originaria esclude la ruralità, ma solo quello che costituisca indizio grave di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità. In particolare, il giudice di merito deve verificare se la persistente dimensione strutturale del bene lo renda ancora idoneo, senza dover procedere a radicali trasformazioni, ad assolvere la sua funzione alla nuova attività svolta dal contribuente, ovvero se il mancato utilizzo sia spia della rottura del nesso strumentale. La Corte ha censurato la sentenza impugnata per non essersi fatta carico di tale verifica, limitandosi a considerare le caratteristiche oggettive dei beni senza accertare se il mancato utilizzo fosse indice del venir meno del nesso strumentale con la specifica attività agricola cui erano stati originariamente destinati e se la funzione strumentale fosse riconvertibile nella nuova attività svolta.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato che la CTR, pur riconoscendo che solo una parte dei beni era destinata alla conservazione di attrezzi e scorte per la coltivazione, non aveva accertato la precisa consistenza di tale porzione né ne aveva verificato la compatibilità e proporzionalità rispetto alla nuova funzione servente. La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui la ruralità strumentale va accertata tenendo conto delle caratteristiche strutturali del bene e della sua concreta destinazione all’attività agricola, con la precisazione che il mancato utilizzo rileva solo se indice di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati.