Clausola sociale nel cambio appalto aeroportuale: esclusa la sua applicazione in caso di dismissione totale (Cass. civ. n. 23721 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 d.lgs. n. 18/1999 e le clausole sociali di cui all’art. 26 della parte generale e agli artt. G3 e H37 del CCNL Assohandlers dell’8 luglio 2010 operano, al di fuori dell’ipotesi di trasferimento d’azienda o di ramo disciplinata dall’art. 2112 cod. civ., esclusivamente in presenza di un trasferimento di attività di assistenza a terra caratterizzato dalla preesistenza di un’organizzazione identificabile e dal subentro in uno o più specifici settori organizzativi o categorie di servizi cui siano stabilmente adibiti determinati lavoratori. Gli strumenti di tutela occupazionale non trovano applicazione quando la cessazione dell’attività dell’operatore uscente si risolva in una complessiva riorganizzazione del mercato dei servizi aeroportuali, senza trasferimento di un’entità organizzata previamente individuabile e senza un nesso diretto tra l’attività trasferita e il personale di cui si richiede il passaggio.

Il Fatto

Un gruppo di lavoratori già dipendenti del precedente gestore dei servizi di assistenza a terra dell’aeroporto di Verona agiva nei confronti delle società subentrate nella gestione, chiedendo l’accertamento del diritto al passaggio alle loro dipendenze. Il diritto veniva vantato sia ai sensi della clausola sociale prevista dal CCNL Assoaeroporti, sia in ragione della configurabilità di un trasferimento di ramo d’azienda.

La Corte d’appello di Venezia, confermando la pronuncia di primo grado, respingeva le domande. La clausola sociale, diretta a regolare il cambio appalto nel settore in regime di libero mercato, non era ritenuta applicabile: la vicenda aveva visto una complessiva dismissione del precedente gestore su tutto lo scalo, con collocazione in CIGS della totalità dei dipendenti, e il successivo subentro delle società era stato gestito tramite accordi sindacali che avevano introdotto un diverso modello operativo. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato il quadro normativo di riferimento, ossia la direttiva 96/67/CE e il d.lgs. n. 18/1999, che hanno introdotto la progressiva liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, e il Protocollo d’Intesa del 16.4.1999 sulla salvaguardia occupazionale. Ha quindi esaminato il tenore testuale delle clausole contrattuali invocate, rilevando che sia la parte generale sia la parte speciale del CCNL fanno espresso riferimento alle nuove regole competitive e alla necessità di attenuare l’impatto sociale del processo di liberalizzazione.

Secondo un’interpretazione sistematica e circolare delle clausole, la funzione tecnico-giuridica della disciplina è quella di gestire i trasferimenti indotti dalla concentrazione dei servizi aeroportuali, indicando un criterio oggettivo di selezione dei lavoratori interessati al passaggio, enucleabile dalla individuazione ex ante dell’esercizio di un determinato e specifico servizio. Il requisito della preesistenza di un’organizzazione identificabile è quindi elemento costitutivo della previsione negoziale.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato una completa dismissione di tutti i servizi da parte del precedente gestore sullo scalo, non tradottasi nel passaggio di un settore organizzativo specifico a un nuovo gestore, ma in una ristrutturazione complessiva del mercato con introduzione di un diverso modello operativo basato sulla figura dell’Operatore Unico Aeroportuale Polifunzionale. Manca, pertanto, un diretto collegamento causale tra il trasferimento di attività e il passaggio dei singoli lavoratori.

La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui gli strumenti di tutela occupazionale operano solo nei casi di trasferimento caratterizzati da un’organizzazione preesistente e da un subentro in specifici settori, e non già in caso di complessiva riorganizzazione del mercato dei servizi aeroportuali. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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