La remissione di querela in Cassazione estingue il reato e prevale sulle cause di inammissibilità (Cass. pen. n. 21706 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto. L’estinzione del reato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, il travolgimento delle statuizioni civili collegate e, ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen., la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, salvo diversa convenzione nell’atto di remissione. Quando alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la pronuncia di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo comporta la competenza del Prefetto a provvedere ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Giudice di pace per il reato di cui all’art. 590 cod. pen.. Nel corso del giudizio di legittimità, in data 23 gennaio 2026, la persona offesa aveva rimesso la querela, con accettazione espressa dal procuratore speciale dell’imputata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato. Tale causa estintiva, secondo il consolidato orientamento richiamato, prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025).
La dichiarazione di estinzione del reato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e il travolgimento delle statuizioni civili collegate, come affermato dai precedenti citati (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014).
Quanto alle spese processuali, la Corte ha applicato l’art. 340 cod. proc. pen., ponendole a carico del querelato, non risultando una diversa convenzione nell’atto di remissione.
La Corte ha infine richiamato il principio per cui, quando alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente, la pronuncia di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo comporta la competenza del Prefetto a provvedere ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada (cfr. Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018). In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la revoca delle statuizioni civili e della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Prefetto di Lucca per le determinazioni di competenza.
Nota della Redazione
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