Esenzione ICI per enti religiosi solo per attività non commerciale cumulo requisiti soggettivo e oggettivo (Cass. civ. Sez. V n. 32731 del 07.11.2022)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ICI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 per gli enti non commerciali presuppone la ricorrenza cumulativa del requisito soggettivo (natura non commerciale dell’ente) e di quello oggettivo (diretta destinazione dell’immobile allo svolgimento delle attività indicate). L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l’attività è svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivo simbolico. L’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005, che prescindeva dalla natura commerciale dell’attività, non può trovare applicazione neppure per i periodi d’imposta antecedenti la sua abrogazione, in quanto contrastante con il diritto unionale. Il difetto di rappresentanza dell’ente nel processo tributario non determina l’inammissibilità dell’atto, essendo applicabile l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. con effetto sanante retroattivo.
Il Fatto
La Congregazione Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù impugnava l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativo a un immobile in Catania, deducendo, tra i motivi, la duplicazione della pretesa, il difetto di motivazione e la mancata applicazione dell’esenzione. Il ricorso, rigettato in primo grado, veniva accolto in appello: la Commissione tributaria regionale riteneva che, ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005, l’esenzione prescindesse dalla natura eventualmente commerciale dell’attività svolta, essendo sufficiente la qualificazione statutaria dell’ente. Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha iniziato l’esame dalle eccezioni preliminari della contribuente, disattendendole. Ha affermato che, ai sensi degli artt. 50 e 53 d.lgs. n. 267/2000, il sindaco rappresenta l’ente e il vicesindaco lo sostituisce in caso di impedimento, sicché la legittimazione processuale spetta a tali organi. Ha precisato che l’eventuale difetto di rappresentanza è sanabile: nel processo tributario si applica l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., che consente al giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione, con effetti retroattivi e salvezza degli atti già compiuti, richiamando il precedente Sez. 5, n. 5110 del 2019.
Nel merito, il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva desunto alcuna conseguenza dalla duplicazione dell’avviso, come confermato dal carattere solo eventuale della censura.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 richiede il concorso del requisito soggettivo e di quello oggettivo, ossia la diretta destinazione dell’immobile ad attività non commerciali. Ha evidenziato che, alla luce delle decisioni della Commissione UE e della Corte di Giustizia (cause riunite C-622/16 P, C-623/16 P, C-624/16 P), l’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l’attività è svolta gratuitamente o dietro corrispettivo simbolico.
La Corte ha quindi escluso che l’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005 possa trovare applicazione, anche per il periodo d’imposta 2011, in quanto tale disposizione è in contrasto con il divieto comunitario di aiuti di Stato. Ha precisato che la disciplina successiva, di cui all’art. 91-bis d.l. n. 1/2012, non è applicabile ratione temporis, ma la conclusione non cambia: la norma abrogata non è utilizzabile perché incompatibile con l’ordinamento unionale. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Nota della Redazione
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