Il giudicato esterno preclude il rilievo d’ufficio della nullità del contratto di patrocinio (Cass. civ. n. 40574 del 17.12.2021)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di condanna al pagamento di una prestazione contrattuale, passata in giudicato, presuppone necessariamente l’accertamento dell’esistenza e della validità del credito e della sua fonte. L’autorità del giudicato, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude alle parti la possibilità di far valere in un successivo giudizio questioni, anche di nullità del contratto, che costituiscano il necessario presupposto logico della statuizione già resa. Il giudicato esterno, formatosi in giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto il pagamento dei compensi professionali, impedisce il rilievo d’ufficio della nullità del contratto di patrocinio per violazione di norme imperative sull’evidenza pubblica. Il conferimento dell’incarico di patrocinio legale da parte di una pubblica amministrazione non richiede il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, essendo le prestazioni professionali degli avvocati connotate dall’intuitu personae e da rapporti di riservatezza incompatibili con tali meccanismi selettivi.

Il Fatto

Una Camera di Commercio ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, in un giudizio avente ad oggetto la liquidazione dei compensi professionali, aveva riconosciuto il diritto al pagamento di un avvocato per l’attività svolta nel recupero dei crediti dell’ente.

La ricorrente deduceva, in particolare, la violazione delle norme eurounitarie e nazionali in materia di contratti pubblici, sostenendo che il conferimento dell’incarico di patrocinio fosse avvenuto senza l’osservanza delle procedure di evidenza pubblica, con conseguente nullità del contratto e della procura alle liti per violazione di norme imperative. Contestava, altresì, la validità della procura rilasciata dal Segretario Generale, privo del potere di rappresentanza dell’ente, anziché dal Presidente.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso sotto molteplici profili. Ha anzitutto rilevato che, sull’esistenza e validità del rapporto contrattuale tra le parti, si era formato il giudicato esterno, essendo intervenute numerose pronunce definitive che avevano riconosciuto al professionista il diritto al compenso per le prestazioni svolte.

Richiamando il principio per cui l’autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, la Corte ha precisato che la sentenza di condanna al pagamento del compenso presuppone l’accertamento della validità della fonte obbligatoria. Ne consegue che la questione della nullità del contratto, ove costituisca precedente logico essenziale della decisione, resta coperta dal cd. giudicato per implicazione discendente, con la conseguente preclusione del rilievo d’ufficio della nullità ai sensi degli artt. 1421 e 1418 cod. civ..

La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la deduzione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, circa la natura imprenditoriale dell’organizzazione del professionista, trattandosi di un nuovo thema decidendum implicante ulteriori accertamenti di fatto.

Quanto alla censura sulla mancata applicazione delle direttive europee in materia di appalti, la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 06/06/2019, n. 264, secondo cui i servizi di rappresentanza e consulenza legale sono esclusi dal regime dei contratti pubblici. Le prestazioni professionali degli avvocati sono, infatti, connotate dall’intuitu personae e da rapporti di riservatezza incompatibili con le procedure di evidenza pubblica, giustificando la libera scelta del difensore da parte della pubblica amministrazione.

Il secondo motivo è stato rigettato nel merito. La Corte ha confermato l’applicabilità della disciplina del falsus procurator di cui all’art. 1399 cod. civ. alla rappresentanza organica degli enti pubblici, ammettendo la ratifica implicita del contratto concluso dal rappresentante senza potere. Tale ratifica, per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, può desumersi da atti scritti successivi che manifestino in modo inequivoco la volontà dell’ente di far proprio l’operato del rappresentante, come nel caso del conferimento della nuova procura al difensore e della costituzione in giudizio.

Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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