Interruzione del processo per morte del difensore (TAR Puglia n. 794 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte del difensore di una delle parti costituite, comunicata in udienza, determina l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e degli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. Il collegio, una volta avuta notizia dell’evento, non può trattenere la causa in decisione ma deve dichiarare l’interruzione del giudizio, con conseguente necessità di rinnovazione della vocatio in ius nei confronti della parte rimasta priva di difensore.
Il Fatto
Una associazione nazionale di camperisti aveva impugnato un’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva istituito, per il periodo estivo, il divieto di transito alle autocaravan su alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel proprio territorio. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento, deducendone l’illegittimità.
Nel corso dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 18 maggio 2026, il difensore della parte ricorrente ha comunicato oralmente al collegio la morte del difensore del Comune di Rodi Garganico, costituitosi in giudizio. La causa era stata chiamata per la discussione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha rilevato che l’evento della morte del difensore di una parte costituita integra una causa di interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm., norma che rinvia alla disciplina dettata dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. in materia di interruzione del processo.
La circostanza che l’evento sia stato comunicato solo oralmente in sede di discussione non priva il collegio del potere-dovere di rilevarlo e di dichiarare l’interruzione. La comunicazione resa dal difensore della controparte in udienza è idonea a portare l’evento a conoscenza del giudice, il quale non può fare finta di nulla e trattenere la causa in decisione.
La dichiarazione di interruzione consegue alla necessità di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio: la parte rimasta priva del proprio difensore deve poter provvedere alla sua sostituzione e riassumere il giudizio nei termini di legge. Non è possibile trattare la causa nel merito in una situazione processuale in cui una delle parti non è più validamente assistita.
Il tribunale ha pertanto dichiarato l’interruzione del processo, senza pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate con il ricorso, che restano evidentemente impregiudicate e potranno essere esaminate solo a seguito della riassunzione del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.