Prescrizione decennale e danno tanatologico non risarcibile iure hereditatis (TAR Puglia n. 215 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro del dipendente pubblico, azionato dagli eredi iure hereditatis, si prescrive in dieci anni dalla morte, trattandosi di illecito istantaneo in cui il danno si manifesta integralmente al momento dell’evento, senza che rilevi la successiva acquisizione di approfondimenti medico-legali. I provvedimenti amministrativi di riconoscimento della causa di servizio e dello status di Vittima del Dovere non valgono come atti interruttivi della prescrizione, avendo natura indennitaria e solidaristica, ontologicamente diversa dall’azione risarcitoria, né costituiscono riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c. La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. non ha natura oggettiva e richiede la prova della violazione di specifiche regole cautelari e della causalità della colpa. Il danno tanatologico non è risarcibile in caso di morte immediata o quasi, non formandosi alcun credito trasmissibile agli eredi.
Il Fatto
Gli eredi di un Vigile del Fuoco, deceduto il 25.6.1991 durante le operazioni di spegnimento di un incendio in un capannone industriale, hanno convenuto il Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis. Secondo la ricostruzione di parte, il crollo improvviso della struttura avrebbe colpito il lavoratore, il quale, prima del decesso, avrebbe conservato lucidità e percezione del pericolo imminente. I ricorrenti hanno dedotto la responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2087 c.c. per mancata adozione di misure di sicurezza, chiedendo il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale e di ogni altro pregiudizio patito dalla vittima prima della morte. L’Amministrazione si è costituita eccependo la prescrizione del diritto e negando la sussistenza di condotte colpose.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, co. 1, lett. i), c.p.a., ricorrendo un collegamento “mediato” tra condotta ed evento quando l’azione si fondi sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico, come nel caso dell’ordine di servizio impartito dal caposquadra. Nel merito, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione: trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine decennale ex art. 2087 c.c. era ampiamente spirato alla data di notifica del ricorso rispetto al fatto storico del 1991.
Il Collegio ha escluso lo slittamento del dies a quo, non ricorrendo un’ipotesi di patologia lungo-latente, essendosi l’evento morte manifestato nella sua interezza al momento del decesso. Ha inoltre negato valore interruttivo ai provvedimenti di riconoscimento della causa di servizio e dello status di Vittima del Dovere: tali atti hanno natura indennitaria e solidaristica, non esprimono la volontà di esercitare il diritto al risarcimento civilistico e non implicano riconoscimento del debito risarcitorio ai sensi dell’art. 2944 c.c.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta infondata per assenza di colpa dell’Amministrazione: la relazione di servizio ha attestato che il crollo della struttura portante è avvenuto all’improvviso, mentre il personale operava dall’esterno in posizione di sicurezza. Non è emersa la violazione di specifiche regole cautelari che avrebbero impedito l’evento, con conseguente ascrizione dell’infortunio ai rischi intrinseci del mestiere non neutralizzabili ex ante.
Quanto ai danni iure hereditatis, il Collegio ha aderito all’orientamento delle Sezioni Unite n. 15350/2015, escludendo la risarcibilità del danno tanatologico per la morte immediata o quasi. Ha altresì escluso il danno biologico terminale, non essendo trascorso un lasso di tempo apprezzabile di sopravvivenza, e il danno catastrofale, operando la presunzione di immediata perdita dei sensi in occasione di eventi traumatici massivi, non superata da alcun principio di prova offerto dai ricorrenti. Le spese di lite sono state compensate per la natura della controversia e la tragicità dell’evento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro
- Art. 2944 c.c. – Interruzione per effetto di riconoscimento