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Pene sostitutive in appello: basta il difensore senza procura se l’imputato è presente in udienza (Cass. pen. Sez. VI n. 13507 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato con trattazione partecipata, alla presenza dell’imputato, il difensore privo di procura speciale, che, con i motivi di appello o con i motivi nuovi, abbia fatto richiesta di applicazione di pene sostitutive, può, altresì, manifestare il consenso alla sostituzione, agendo, in tal caso, non nella qualità di procuratore di fatto, ma come “mero nuncius” della volontà dell’imputato. (Rv. 289731-01)

Il Fatto

Il Tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato per maltrattamenti e lesioni alla pena di cinque anni di reclusione. Nell’atto di appello il difensore, privo di procura speciale, aveva chiesto, in caso di riduzione della pena entro i quattro anni, la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. All’udienza davanti alla Corte d’appello di Bari, presente l’imputato, il difensore aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità e insistito per quelli sul trattamento sanzionatorio.

La Corte d’appello ha ridotto la pena a tre anni e dieci mesi di reclusione, ma ha ritenuto inammissibile l’istanza di sostituzione perché proveniente da difensore non munito di procura speciale e, nel merito, priva di elementi a suo sostegno. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge e difetto di motivazione sulla mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha accolto il ricorso. La Corte ricorda che il d.lgs. n. 31 del 2024 ha modificato l’art. 598-bis cod. proc. pen. per coordinare l’appello con il procedimento di sostituzione delle pene detentive brevi, superando i precedenti contrasti. Il comma 1-bis, facendo salvo il principio devolutivo dell’art. 597, distingue la richiesta di pene sostitutive, che va formulata con i motivi di appello o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 2025; Sez. U, n. 12872 del 2017), dal consenso, che nel rito cartolare può essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale fino a quindici giorni prima dell’udienza. La richiesta, quindi, può essere avanzata anche dal difensore senza procura speciale. Il comma 4-bis aggiunge che nell’udienza partecipata il consenso può essere espresso fino alla data dell’udienza.

Nel caso, la richiesta era stata tempestivamente inserita nell’atto di appello e la Corte territoriale non ha dato alcun rilievo alla presenza in udienza dell’imputato quando le conclusioni sul trattamento sanzionatorio sono state reiterate. La richiesta di pena sostitutiva è atto personalissimo, ma può essere proposta dal difensore privo di procura in presenza dell’imputato (Sez. 6, n. 300 del 2025): in tal caso, come per la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal difensore con l’imputato presente che nulla eccepisce (Sez. U, n. 9977 del 2008), il difensore agisce come nuncius della volontà dell’imputato. Il consenso era dunque stato validamente acquisito nell’udienza partecipata.

La Corte aggiunge che, essendo i presupposti della sostituzione divenuti attuali solo con la riduzione della pena sotto i quattro anni, avrebbe dovuto applicarsi il comma 4-ter dell’art. 598-bis: il giudice d’appello, anche d’ufficio, valuta la sussistenza dei presupposti e, in caso positivo, acquisisce il consenso dell’imputato anche dopo la lettura del dispositivo, seguendo il percorso bifasico dell’art. 545-bis (Sez. 6, n. 30711 del 2024). Infine, la richiesta non deve essere circostanziata né documentata: nessuna norma impone al difensore un onere di allegazione, e l’iniziativa può partire dal giudice, cui spetta la valutazione di coerenza con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale e l’eventuale istruttoria (Sez. 6, n. 38252 del 2025).

La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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