Retrodatazione della custodia cautelare e nesso teleologico senza doppia partecipazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 1754 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della custodia cautelare, la connessione qualificata di cui all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. postula la sussistenza di un nesso teleologico o continuativo tra i reati oggetto di distinti procedimenti. La connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. non richiede l’identità soggettiva tra l’autore del reato-mezzo e quello del reato-fine, essendo sufficiente che la condotta sia oggettivamente finalizzata alla commissione o all’occultamento dell’altro reato. Ne consegue che il giudice di merito, per escludere la retrodatazione, deve accertare se le frazioni temporali di reato associativo contestate in procedimenti diversi integrino il medesimo reato permanente, non potendosi desumere la diversità dei procedimenti dalla mera circostanza della separata iscrizione della notizia di reato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere in forza di un’ordinanza emessa il 23 gennaio 2025 per un’ipotesi di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e per una tentata estorsione, aveva richiesto la declaratoria di inefficacia della misura per intervenuta perenzione dei termini. La difesa sosteneva che la decorrenza della custodia dovesse essere retrodata, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., alla data di esecuzione di un precedente titolo custodiale emesso in un altro procedimento, con conseguente decorso del termine massimo di fase. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, rigettava l’istanza, escludendo la sussistenza di una connessione qualificata tra i reati e la desumibilità ab origine degli elementi indizianti posti a fondamento della seconda ordinanza.
Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, l’erronea esclusione del nesso teleologico tra il delitto di tentata estorsione del 2023 e il reato associativo contestato nel secondo procedimento; con un secondo motivo, la sussistenza di elementi indizianti già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che la valutazione circa la sussistenza della connessione qualificata e la desumibilità degli indizi dagli atti costituiscono quaestiones facti, sindacabili in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. In materia di retrodatazione, la Corte ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale delineato dalle Sezioni Unite Rahulia e Librato, precisando che, per le ordinanze emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento.
Quanto al nesso teleologico, la Corte ha evidenziato come le Sezioni Unite n. 53390 del 2017 e n. 23166 del 2020 abbiano chiarito che non è richiesta l’identità tra gli autori del reato-mezzo e quelli del reato-fine, essendo sufficiente che la condotta sia oggettivamente finalizzata alla commissione o all’occultamento dell’altro reato. Nel caso di specie, il Tribunale aveva erroneamente preteso la doppia partecipazione dell’indagato, sia al reato-mezzo sia al reato-fine, richiamando in modo improprio un precedente di legittimità che non consente di reintrodurre, in via surrettizia, tale requisito.
La Corte ha inoltre rilevato che l’avvenuta caducazione, in sede di riesame, del primo titolo per il segmento associativo relativo al 2023 è irrilevante ai fini della configurabilità del nesso teleologico, il quale postula solo la finalizzazione della condotta all’esecuzione di altro reato. Il giudice dell’impugnazione avrebbe dovuto, invece, verificare un profilo decisivo: l’identità o meno dell’associazione contestata nei due procedimenti, onde stabilire se si trattasse di frazioni temporali di un unico reato permanente ovvero di consorterie distinte per struttura soggettiva, base territoriale e organizzativa.
L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio, affinché accerti l’identità dell’associazione e riesamini la sussistenza del nesso teleologico alla luce dei principi nomofilattici richiamati, senza esigere l’identità soggettiva tra autore del reato-mezzo e reato-fine. Il secondo motivo di ricorso è rimasto assorbito, essendo dirimente l’accertamento della connessione qualificata.
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Nota della Redazione
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