Procura alle liti generica: inammissibile il ricorso per ottemperanza privo dei requisiti di specialità (TAR Lombardia n. 3317 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto con procura alle liti rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, quando la delega non rechi l’indicazione dell’oggetto della controversia, delle parti e dell’autorità adita. La procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., deve preesistere o quanto meno essere coeva alla redazione del ricorso. Tale requisito non può essere sanato attraverso il meccanismo dell’apposizione in calce, né mediante rinnovazione ex art. 182, secondo comma, c.p.c., né con la concessione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2016/2017-2018/2019 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’Amministrazione non aveva eseguito la prestazione e il creditore proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e le penalità di mora. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità della procura alle liti, rilevata in sede di Camera di consiglio. La delega, conferita su foglio analogico separato e notificata telematicamente, non indicava il Tribunale adito né gli estremi del provvedimento da eseguire, limitandosi a un generico riferimento alla carta docente ex lege n. 107/2015.

La sentenza ricostruisce il quadro normativo: l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. richiede una procura che rechi l’oggetto del ricorso, le parti e l’autorità giudiziaria. Solo la procura apposta in calce o a margine dell’atto assorbe il requisito di specialità dal contesto documentale unitario. Nel processo telematico, tuttavia, la mera allegazione informatica di una copia di procura cartacea, separata dal ricorso nativo digitale, non integra tale ipotesi: l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non fa venir meno l’esigenza che la delega redatta su foglio separato rechi elementi esaustivi sul proprio oggetto.

Il Collegio disattende il precedente orientamento che riteneva valida la digitalizzazione della procura cartacea allegata alla notifica, richiamando la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. La congiunzione successiva dei documenti non garantisce che il sottoscrittore avesse contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio della delega.

Il vizio non è sanabile: la giurisprudenza successiva alla pronuncia plenaria esclude la rinnovazione ex art. 182 c.p.c., trattandosi di requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione del ricorso. Parimenti non è concessibile l’errore scusabile, poiché la sentenza del 2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi preesistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire. Le spese sono compensate per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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