Il decreto ingiuntivo esecutivo è titolo per l’ottemperanza davanti al TAR (TAR Molise n. 78 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, rientrando nell’ambito applicativo dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti del giudice ordinario a esse equiparati. L’azione di ottemperanza è consentita decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, potendo negare la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando la nomina del commissario sia già di per sé idonea a fronteggiare l’eventualità di un inadempimento perdurante.
Il Fatto
Alcuni dirigenti medici, già vittoriosi in una lunga serie di giudizi contro l’ente di gestione liquidatoria della disciolta ASL, avevano ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Larino per il pagamento delle somme loro spettanti. Il decreto, divenuto esecutivo, era stato notificato all’amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato seguito. I creditori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento, la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato in primo luogo l’ammissibilità del ricorso, ricordando che il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo è annoverato tra i provvedimenti che, equiparati alle sentenze, possono essere fatti valere con il giudizio di ottemperanza. Ha quindi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, condizione per l’esercizio dell’azione nei confronti della pubblica amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione, pur regolarmente intimata, non aveva dimostrato di aver adempiuto a quanto ingiunto e ha pertanto ordinato il pagamento integrale delle somme dovute, con gli interessi come da domanda, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da subito, quale commissario ad acta, un funzionario apicale dell’ente stesso, senza compenso e con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi su istanza di parte nel termine di ulteriori sessanta giorni.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto di non accoglierla, ritenendo la nomina del commissario ad acta già sufficiente a fronteggiare l’eventualità di un inadempimento, ferma restando la possibilità di una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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