L’azione ex art. 1669 c.c. del socio assegnatario non è coperta dalla clausola compromissoria per arbitrato irrituale (Cass. civ. Sez. 2 n. 6927 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 1669 c.c., proposta dal socio di cooperativa edilizia che abbia già conseguito l’assegnazione del lotto, esula dall’ambito oggettivo della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nel contratto d’appalto stipulato dalla cooperativa. Il rapporto tra socio e cooperativa si articola in due distinti rapporti, quello associativo e quello di scambio; i diritti che si inscrivono in quest’ultimo, in cui la cooperativa assume veste di alienante e il socio quella di acquirente, sono insensibili agli atti degli organi sociali che intendano incidervi senza un’esplicita previsione contrattuale. Ne consegue che il pagamento effettuato dall’appaltatore alla cooperativa a seguito di lodo irrituale o transazione è inopponibile al singolo socio assegnatario che abbia già agito in giudizio.
Il Fatto
Una società, proprietaria di due lotti in un complesso industriale, aveva agito in giudizio contro l’impresa costruttrice e i professionisti che avevano curato progettazione e direzione dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni per gravi difetti dell’edificio ai sensi dell’art. 1669 c.c.. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma aveva dichiarato l’opponibilità alla società attrice del pagamento che l’appaltatrice aveva nel frattempo effettuato alla cooperativa committente, in esecuzione di un lodo arbitrale irrituale e di una successiva transazione intercorsa tra queste ultime. La Corte d’appello aveva confermato tale decisione, ritenendo che la cooperativa fosse legittimata ad agire per conto dei soci.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava l’erronea applicazione dei principi in materia di arbitrato irrituale e di opponibilità ai singoli soci degli atti compiuti dalla cooperativa. La Corte osserva che l’azione ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale e che, secondo la giurisprudenza costante, la clausola compromissoria relativa a controversie nascenti dal contratto non copre le controversie che abbiano nel contratto un mero presupposto storico. L’approvazione assembleare del contratto d’appalto, che conteneva la clausola arbitrale, non può pertanto equivalere a una delega alla cooperativa dell’esercizio di un’azione che i singoli soci vantano individualmente.
La Corte ricostruisce il rapporto tra socio e cooperativa edilizia come composto da due distinti rapporti: quello associativo, che discende dall’adesione al contratto sociale, e quello di scambio, in cui la cooperativa assume la veste di alienante e il socio quella di acquirente. Con riguardo a tale secondo rapporto, gli organi sociali non hanno facoltà di intervenire successivamente sulla vicenda traslativa senza un’esplicita previsione contrattuale, richiamando i precedenti di Cass. n. 12124/2016, Cass. n. 11015/2013 e Cass. n. 16231/2024. Ne deriva l’insensibilità dei diritti del socio rispetto a pagamenti transattivi intervenuti tra cooperativa e appaltatore dopo l’assegnazione dei lotti.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, che concernono la motivazione apodittica, i criteri ermeneutici del lodo e della transazione, la quantificazione del danno e il nesso causale. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà decidere attenendosi ai principi di diritto enunciati.
Nota della Redazione
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