Non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato nel giudizio sull’atto di classamento di beni demaniali concessi (Cass. civ. Sez. 5 n. 12649 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dell’atto di classamento catastale di beni demaniali affidati in concessione promosso dal concessionario non sussiste il litisconsorzio necessario dello Stato, perché il concessionario subentra nei poteri e nelle funzioni dell’Amministrazione concedente e diviene l’unico soggetto tenuto al pagamento delle imposte relative a tali beni. Il concessionario acquisisce la facoltà di agire a tutela dei beni stessi ai sensi dell’art. 823, secondo comma, cod. civ., mentre la partecipazione al processo dello Stato non comporta alcun risultato utile e pratico alla risoluzione della controversia.

Il Fatto

La società concessionaria autostradale impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, tramite procedura di variazione Docfa, la categoria catastale di un fabbricato adibito a pensilina di parcheggio, dotato di copertura fotovoltaica, ad uso esclusivo della stazione autostradale. La Commissione tributaria provinciale di Caserta accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Campania annullava la sentenza di primo grado con rinvio, rilevando d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale litisconsorte necessario in quanto Ente concedente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso. Il primo deduce la violazione degli artt. 10 e 13 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 823, secondo comma, cod. civ., avendo il giudice d’appello sollevato d’ufficio la questione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto che non avrebbe alcun interesse alla procedura di accatastamento. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10, 14 e 59 d.lgs. n. 546/1992. I motivi, per la loro connessione, sono dichiarati fondati.

La Corte ritiene inconferenti i precedenti citati dal giudice di secondo grado in materia di litisconsorzio necessario tra comproprietari e usufruttuario dell’immobile, non potendosi assimilare la posizione del concessionario a quella del comproprietario o dell’usufruttuario. Richiama, invece, il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 10890 del 2001, secondo cui il concessionario di beni demaniali, per l’intera durata della concessione, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti alla pubblica amministrazione concedente, acquisendo la facoltà di agire per la tutela del bene demaniale.

Dalla corretta individuazione del soggetto passivo dell’imposta nel concessionario autostradale, quale conseguenza del diverso classamento disposto a seguito della procedura Docfa, deriva la fondatezza della censura. La Corte richiama il precedente di Sez. 5 n. 6821 del 2020, conforme al principio enunciato. La partecipazione dello Stato al giudizio non produrrebbe alcun risultato utile e pratico, atteso che la questione del corretto classamento riguarda esclusivamente la posizione del concessionario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, essendo egli l’unico soggetto titolato alla tutela del bene.

La Corte rileva infine che l’intestatario catastale coincide con il soggetto che ha proposto la dichiarazione di variazione, pacificamente individuato come tale dalla stessa Agenzia delle Entrate, che non riscontra alcuna comune posizione tra la destinataria del provvedimento e il Ministero. Il giudice d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito, senza rilevare l’omessa integrazione del contraddittorio. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio per la decisione dell’appello e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

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