Disconoscimento della sottoscrizione: motivazione apparente se il giudice omette l’esame (Cass. civ. Sez. 2 n. 17144 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale ex art. 2719 c.c. è autonomo e distinto dal disconoscimento dell’autenticità della scrittura o della sottoscrizione, che si correla agli artt. 214 e 215 c.p.c. La sentenza che ricostruisca la difesa della parte convenuta riducendo il disconoscimento al solo profilo della copia, omettendo di esaminare l’autonoma contestazione delle sottoscrizioni, è affetta da motivazione apparente, quale nullità per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura prodotta in copia, la parte che intenda avvalersene deve produrre l’originale per la verificazione ex art. 216 c.p.c., ferma la possibilità di provare il contenuto del documento inutilizzabile con gli ordinari mezzi istruttori.
Il Fatto
Con atto di citazione del 2014, la parte attrice convenne in giudizio la società convenuta, chiedendo ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo della proprietà di due immobili, sul presupposto di una scrittura privata di transazione del 2006, di cui produceva copia fotostatica. La società convenuta disconobbe la conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. e la riferibilità delle sottoscrizioni al proprio legale rappresentante ex art. 214 c.p.c., deducendo in via subordinata l’annullabilità della transazione.
Il Tribunale di Napoli accolse la domanda sulla base della sola documentazione in atti, e la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3213/2021, rigettò l’impugnazione della società, confermando la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, li ha ritenuti fondati. Ha premesso che, in caso di denuncia di error in procedendo, la Corte è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti, ma la parte deve indicare gli elementi individuanti il fatto processuale, secondo il principio di specificità e autosufficienza declinato alla luce dei criteri di sinteticità e chiarezza richiamati dalla giurisprudenza CEDU.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ricondotto l’intera contestazione al solo profilo della conformità della copia, omettendo di confrontarsi con l’autonoma portata del disconoscimento della scrittura e delle sottoscrizioni. Tale omissione integra il vizio di motivazione apparente, poiché la decisione non si misura con la reale portata delle doglianze devolute e non esamina le conseguenze processuali proprie del disconoscimento della sottoscrizione.
La Corte ha precisato che il richiamo al precedente di Sez. 3, n. 6176/2020 non è pertinente, attenendo all’ipotesi di mancata contestazione della sola conformità della copia, mentre nella specie la contestazione aveva investito anche l’esistenza dell’originale e la provenienza delle sottoscrizioni. Ha quindi ribadito il principio consolidato secondo cui l’art. 2719 c.c. viene in rilievo sia per la contestazione della conformità della copia sia per il disconoscimento dell’autenticità della scrittura, cui si correlano gli artt. 214 e 215 c.p.c.: in tal caso, la parte che intende avvalersi del documento deve produrre l’originale per la verificazione ex art. 216 c.p.c..
Il terzo motivo, relativo alla carenza delle menzioni catastali e della documentazione urbanistica, è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non essendo stato devoluto al giudice d’appello. La Corte ha precisato che il mancato accertamento officioso delle menzioni catastali ex art. 29, comma 1-bis, l. n. 52/1985 integra un error in iudicando che determina nullità e non inesistenza della sentenza, coperta dal giudicato ove non fatta valere con l’impugnazione di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 214 c.p.c. – Disconoscimento della scrittura privata
- Art. 215 c.p.c. – Riconoscimento tacito della scrittura privata
- Art. 216 c.p.c. – Istanza di verificazione