Escluso il mutamento del rito nell’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia (Cass. civ. Sez. 2 n. 675 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso al custode, disciplinato dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e celebrato secondo il modello del procedimento sommario di cognizione “adattato” dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, non è consentito al giudice disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario. L’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 esclude, per le controversie del Capo III, l’applicazione del terzo comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ., norma che invece consente la conversione del rito. Tale esclusione opera anche quando il giudice ritenga necessaria un’integrazione istruttoria, potendo egli procedere agli atti di istruzione rilevanti ai sensi del quinto comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ., previa audizione delle parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. L’ordinanza di rigetto che si fondi sui chiarimenti raccolti in sede di istruttoria sommaria non è affetta da nullità per l’eventuale contumacia o tardiva produzione documentale di una parte, ove quei chiarimenti siano stati legittimamente assunti nel corso del procedimento.

Il Fatto

All’esito di un procedimento penale era stato disposto il sequestro di ventidue container nel porto di Taranto, area oggetto di concessione demaniale marittima in capo alla società terminalista. Dopo il dissequestro, la società appaltatrice, che aveva svolto attività di custodia, chiedeva al pubblico ministero la liquidazione dell’indennità prevista per il custode. Il pubblico ministero rigettava l’istanza, ritenendo che il titolare della concessione demaniale percepisse già un compenso ai sensi dell’art. 16 legge n. 84/1994. La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Lecce ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale, acquisiti chiarimenti dalla Guardia di Finanza, rigettava l’opposizione, escludendo che la società ricorrente potesse vantare un credito per l’attività di custode, essendo la nomina riferita alla persona fisica del legale rappresentante e non alla società. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione, denunciavano la violazione degli artt. 291 e 167 cod. proc. civ. per l’utilizzo di documenti del contumace e di produzioni tardive. La Corte osserva che il giudice dell’opposizione ha fondato il proprio convincimento sui chiarimenti resi in udienza dal maresciallo della Guardia di Finanza, all’esito di un’attività istruttoria svolta in forma semplificata. Tale acquisizione risulta legittima in ragione del richiamo dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 all’art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e, per il tramite di quest’ultimo, al quinto comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ., che consente al giudice di procedere nel modo ritenuto più opportuno agli atti di istruzione rilevanti. Ne consegue l’infondatezza delle censure, non ricorrendo alcun errore nell’utilizzo dei chiarimenti raccolti nel corso dell’istruttoria sommaria.

Con il terzo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ., lamentando la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario a fronte della ritenuta necessità di un’istruzione più approfondita. La Corte reputa il motivo infondato, rilevando che il Tribunale ha esaurientemente motivato la scelta di richiedere chiarimenti alla Guardia di Finanza, attività rientrante nei poteri riconosciuti dal quinto comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ. (erroneamente indicato in ordinanza come art. 703-ter).

Quanto al mancato mutamento del rito, la Corte ne afferma l’espressa esclusione nei giudizi di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia. L’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 esclude, nelle controversie disciplinate dal Capo III, l’applicazione del terzo comma dell’art. 702-ter cod. proc. civ., disposizione che consentirebbe al giudice il mutamento del rito. Tale norma, nel rito “adattato” ai procedimenti di opposizione al decreto di pagamento, non può trovare applicazione. Su tali basi la Corte rigetta il ricorso, senza provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva della controparte, e dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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