Inammissibilità del motivo di difetto di giurisdizione proposto dall’attore rimasto soccombente nel merito (Cass. civ. Sez. Un. n. 671 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a denunciare, con motivo di ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, atteso che, rispetto al capo relativo alla giurisdizione, egli è da considerare vincitore, non ravvisandosi una soccombenza autonoma rispetto a quella sul merito. Tale principio trova il suo fondamento nella qualificazione della statuizione sulla giurisdizione, contenuta nella sentenza di primo grado che decide il merito, in termini di “capo” della decisione, suscettibile di formare giudicato interno in mancanza di una specifica attività di parte. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del motivo di ricorso con cui si censura la giurisdizione, con rimessione alla sezione semplice per l’esame delle restanti censure.

Il Fatto

La controversia traeva origine dai giudizi promossi da alcuni privati e da una società agricola nei confronti del Comune di Montecorvino Rovella, aventi ad oggetto la determinazione del canone di natura enfiteutica e del capitale di affrancazione di terreni gravati da uso civico, già oggetto di provvedimento di legittimazione dell’occupazione emesso dal Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici. Il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento delle domande, aveva quantificato il canone aggiornato e il capitale di affrancazione in misura superiore a quella risultante dal provvedimento commissariale del 1951, statuizioni confermate dalla Corte d’Appello di Salerno, che aveva altresì affermato la giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso la sentenza d’appello i soccombenti avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la violazione dell’art. 133, lett. b), d.lgs. n. 104/2010. La Seconda Sezione Civile, rilevato un contrasto interpretativo sulla questione, aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., per la decisione sulla questione di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno esaminato prioritariamente la questione di giurisdizione sollevata con il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentavano che il giudice di merito avesse modificato un elemento essenziale del provvedimento amministrativo, eccedendo dai limiti della propria giurisdizione. La Corte ha tuttavia rilevato che i ricorrenti erano gli attori in primo grado, rimasti soccombenti nel merito.

Richiamando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte ha affermato che l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato a interporre gravame per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione. Tale principio, ora codificato nell’art. 37 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 142/2022, trova fondamento nella considerazione che la statuizione sulla giurisdizione contenuta in una sentenza che decide il merito costituisce un “capo” della decisione, suscettibile di giudicato interno in mancanza di impugnazione.

La Corte ha precisato che, di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda, non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione: egli va considerato vincitore rispetto a tale capo, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito. Il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Conseguentemente, la Corte ha rimesso la causa alla Seconda Sezione Civile per l’esame degli altri motivi di ricorso, relativi a profili di merito e a vizi di procedura, non essendo stati esaminati dalle Sezioni Unite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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