La domanda di risarcimento per gravi difetti ex art. 1669 c.c. è assorbita se gli interventi successivi del costruttore sono risolutivi (Cass. civ. Sez. 2 n. 1242 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rovine e difetti di edifici, la tutela accordata dall’art. 1669 c.c. postula l’accertamento in concreto della sussistenza dei gravi vizi dell’opera denunciati dal committente. L’esito positivo di interventi eseguiti dal costruttore, idonei a eliminare le cause dei vizi, esclude la configurabilità dei gravi difetti e, conseguentemente, la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, che deve ritenersi assorbita. La sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., essendo applicabile ratione temporis l’art. 348-ter c.p.c., mentre l’omesso esame di una domanda non è assimilabile all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
Il Fatto
La società acquirente di un villino citava in giudizio la società costruttrice deducendo la presenza di infiltrazioni d’acqua nei locali interrati e chiedendo la condanna ex art. 1669 c.c. al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Dopo un accertamento tecnico preventivo e un supplemento di consulenza, il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo risolutivi gli interventi eseguiti dalla costruttrice. Avverso tale sentenza la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha rigettato il ricorso, esaminando i quattro motivi proposti. Il primo motivo, relativo all’assorbimento della domanda di riparazione e ripristino, è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale aveva accertato l’abitabilità dell’immobile e l’assenza di danni ulteriori dopo gli interventi, concludendo per il carattere integralmente risolutivo degli stessi. Su tali basi, l’assorbimento della censura sulla mancata pronuncia è stato considerato corretto.
Il secondo motivo, che lamentava la violazione degli artt. 1669 e 2043 c.c., è stato respinto perché, pur richiamando il vizio di violazione di legge, la ricorrente ha in realtà contrapposto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, volta a contestare l’accertamento di fatto che aveva escluso la sussistenza dei gravi difetti.
Il terzo motivo, concernente la condanna alle spese dei gradi di merito e dell’accertamento tecnico preventivo, è stato rigettato in quanto la Corte d’appello si era limitata a confermare la regolamentazione operata dal primo giudice e la ricorrente era risultata soccombente in entrambi i gradi.
Il quarto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile: la censura, riproponendo l’omesso esame dei capi di domanda, non riguardava un fatto storico decisivo, e l’impugnazione era comunque preclusa dall’art. 348-ter c.p.c. per le sentenze confermative. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1669 c.c. – Rovina e difetti di cose immobili
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso