Inammissibilità del motivo di ricorso per violazione dei canoni ermeneutici in assenza di specifica deduzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1832 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce motivo di ricorso per cassazione inammissibile per difetto di specificità la censura con cui si deduca la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dei canoni ermeneutici contrattuali di cui agli artt. 1362-1371 c.c., senza chiarire quali, tra tali parametri normativi, sarebbero stati violati e per quali ragioni, né individuando con precisione la norma collettiva oggetto di interpretazione. Il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non può avere ad oggetto un’interpretazione degli accordi, non costituendo questa un fatto storico, né principale né secondario; inoltre, in caso di doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., la censura motivazionale è preclusa ratione temporis.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento delle domande del lavoratore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, aveva riconosciuto il diritto al livello 3° di M.T.E. (maggior trattamento economico) e alla corresponsione della somma di € 1.342,58 a titolo di una tantum prevista dal CCNL di settore del 28.3.2018, illegittimamente riassorbita dalla datrice di lavoro.
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi: con i primi due deduceva la violazione delle norme in tema di valutazione delle prove e dei criteri ermeneutici circa l’interpretazione della contrattazione collettiva e della nota aziendale del 25.5.2018; con il terzo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando distintamente i tre motivi. In relazione al primo, ha rilevato che la censura, pur nell’ampio sviluppo argomentativo, non indicava sotto quali profili gli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’art. 2697 c.c. fossero stati violati, né specificava quale dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e seguenti sarebbe stato disatteso. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la ricorrente non individuava con precisione la norma collettiva che assumeva essere stata male interpretata, limitandosi a illustrare un generico quadro normativo di riferimento.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito l’analoga inammissibilità. La ricorrente non deduceva le ragioni della presunta violazione degli artt. 1322 e 1325 c.c.; quanto alla dedotta violazione di tutti i criteri ermeneutici, l’assunto è stato giudicato meramente assertivo, in quanto il richiamo a precedenti di legittimità in tema di interpretazione non risultava riferito agli atti e alle disposizioni collettive oggetto del giudizio. La Corte ha precisato che, in sede di legittimità, rileva esclusivamente la motivazione resa dal giudice d’appello e non quella del primo giudice.
Quanto al terzo motivo, la censura motivazionale si scontrava con la preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis in caso di c.d. doppia conforme, come ricorrente nella specie. La Corte ha inoltre chiarito che la doglianza era comunque inammissibile, poiché l’interpretazione degli accordi e della nota aziendale non costituisce un fatto storico, né principale né secondario, idoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In conclusione, la Corte ha condannato la ricorrente soccombente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1322 c.c. – Autonomia contrattuale
- Art. 1325 c.c. – Indicazione dei requisiti
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso