L’omesso esame della clausola contrattuale non è vizio di motivazione se superata da accordi modificativi (Cass. civ. Sez. 2 n. 1845 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La censura con cui si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendole un valore diverso da quello legale. L’interpretazione del contratto, riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., da dedursi con specifica indicazione dello scostamento dal ragionamento del giudice. L’omesso esame di una clausola contrattuale, quale elemento istruttorio, non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non già di questioni o mere argomentazioni difensive.

Il Fatto

Una società appaltatrice, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo di un contratto di appalto, vedeva la propria pretesa ridotta dal Tribunale e integralmente revocata dalla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado, confermando la revoca del decreto, non riconosceva il credito residuo e condannava l’impresa al risarcimento del danno, ritenendo non eseguita a regola d’arte la posa del massetto per il parquet, realizzato senza la necessaria rete elettrosaldata. La società appaltatrice proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria integrativa depositata dalla ricorrente dopo la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., in quanto priva di fondamento normativo, e ha reputato infondata l’eccezione di irritualità del controricorso, risultando lo stesso tempestivamente notificato.

Esaminando il primo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 116 c.p.c. e delle norme sull’interpretazione contrattuale. La ricorrente, infatti, contestava la valutazione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto la clausola del preventivo superata da un accordo modificativo successivo. Il sindacato di legittimità non può tradursi in una diversa ricostruzione della volontà delle parti, proposta come alternativa a quella censurata.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il Collegio ha chiarito che il contenuto della clausola contrattuale non costituisce un “fatto” ma un elemento istruttorio. La sua mancata valorizzazione non integra, quindi, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, tanto più se il giudice di merito ne ha motivatamente desunto il superamento sulla base degli altri elementi istruttori acquisiti.

Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata contestazione dei vizi dell’opera, rilevando l’inapplicabilità dell’art. 1667 c.c. all’appalto non ultimato. Ha inoltre escluso profili di nullità della domanda risarcitoria o di ultrapetizione, essendo la domanda chiaramente formulata sin dall’atto di citazione in opposizione e la sua fondatezza documentata. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo concernente l’omessa compensazione, non avendo la corte di merito omesso di pronunciarsi, ma avendo escluso la debenza del residuo credito in accoglimento dell’eccezione di inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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