Inammissibili per difetto di interesse i motivi sulla garanzia per vizi dell’appalto (Cass. civ. Sez. II n. 5879 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il committente che impugni la sentenza d’appello per vizi dell’opera non ha interesse a dolersi del riconoscimento della decadenza dall’azione di garanzia o dell’accettazione dell’opera, quando il giudice di merito abbia comunque accertato nel merito l’insussistenza dei vizi addebitabili all’appaltatore. Il vizio di semplice contraddittorietà della motivazione non è più denunciabile in cassazione: le valutazioni di merito sono censurabili, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., solo per omesso esame di fatti decisivi o per mancanza di motivazione. L’eventuale errore di diritto in cui sia incorso il giudice d’appello non determina annullamento quando non abbia influito sulla decisione.

Il Fatto

Una società committente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società appaltatrice a saldo di lavori edilizi, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per il ripristino delle opere difettose. Il Tribunale rigettava sia l’opposizione sia la domanda riconvenzionale, ritenendo non provata la riconducibilità dei vizi all’opera dell’appaltatrice e provato il credito di quest’ultima.

La Corte d’appello rigettava il gravame. Esaminava l’eccezione di decadenza dalla garanzia, che riteneva fondata, ma procedeva comunque alla verifica nel merito dei vizi, escludendo che i difetti fossero addebitabili all’appaltatrice. La committente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 1667, comma 2, cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che la denuncia tempestiva è richiesta solo per i vizi occulti e che nella specie si trattava di vizi palesi, con applicazione del meccanismo preclusivo dell’accettazione dell’opera. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di interesse. La Corte d’appello ha bensì ritenuto fondata la decadenza, ma ha poi esaminato nel merito la sussistenza dei vizi. E’ vero che l’affermazione sull’onere probatorio si pone in contrasto con l’insegnamento di Cass. n. 18078/2012, secondo cui la decadenza va eccepita con la comparsa di costituzione; si tratta però di errore che non ha influito sulla decisione.

Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 1667, comma 1, cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., contestando l’accettazione tacita dell’opera e il collaudo positivo asseritamente compiuto dal direttore dei lavori. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di interesse: la Corte d’appello ha proceduto alla verifica della sussistenza dei vizi, e l’accettazione tacita e il collaudo sono stati richiamati quali elementi di conferma, non decisivi, dell’esclusione di vizi addebitabili all’appaltatrice.

Il terzo motivo lamentava violazione dell’art. 1218 cod. civ., assumendo che la prova liberatoria era stata desunta in via contraddittoria dalla consulenza tecnica d’ufficio, senza accertamenti sulle pareti originarie. La Corte lo dichiara inammissibile perché la censura investe la valutazione degli elementi di prova. La Corte d’appello, pur riconoscendo che non si era proceduto allo smontaggio delle pareti per ragioni di costo, ha ritenuto dimostrato, in termini di probabilità qualificata, che il fuori squadra dei pannelli dipendesse dalla conformazione dei muri perimetrali. Tali valutazioni di merito sono censurabili solo per omesso esame di fatti decisivi o mancanza di motivazione, vizi non denunciati: la ricorrente si limita a prospettare la contraddittorietà del ragionamento, non più deducibile in cassazione, come chiarito da Sez. Un. n. 8038/2018.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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