Estinzione per rinuncia e carenza di interesse sul ricorso incidentale condizionato (Cass. civ. Sez. 1 n. 3444 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., determina l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte. La dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso principale comporta la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poiché la decisione di quest’ultimo presuppone l’accoglimento del ricorso principale, escluso dall’estinzione del giudizio su di esso. La novità delle questioni prospettate, risolte alla luce di una pronuncia della Corte di giustizia pubblicata in pendenza del giudizio di legittimità, può giustificare la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma non aveva convalidato il provvedimento di trattenimento in Albania disposto dal Questore nei confronti di un cittadino egiziano, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 14/2024. Avverso il decreto di non-convalida, il Ministero dell’interno e il Questore avevano proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.

Il cittadino straniero aveva resistito con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito, e in via incidentale condizionata aveva avanzato ricorso avverso la decisione del Tribunale. La causa era stata dapprima fissata per la discussione in udienza pubblica e poi rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale concernente la designazione dell’Egitto come paese di origine sicuro.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato che, in prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso. In considerazione dell’intervenuta rinuncia, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo ex artt. 390 e 391 c.p.c., anche in assenza di accettazione, conformemente al principio già affermato da Cass. n. 11033/2019.

La Corte ha poi precisato che la dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso principale determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato. Tale ricorso, infatti, presuppone logicamente l’accoglimento del ricorso principale, evento escluso dall’estinzione del giudizio su di esso, come già affermato da Cass. n. 19295/2005.

Quanto alle spese, la Corte ne ha disposto la compensazione, ritenendola giustificata dalla novità delle questioni prospettate con il ricorso, risolte alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2025 nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, pubblicata in pendenza del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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