L’accordo in appello preclude il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 3533 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di appello con il concordato anche sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione concernente questioni alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena è inammissibile. Resta altresì inammissibile per genericità il motivo di ricorso che ripropone doglianze in fatto già esaminate con motivazione esaustiva, nonché quello che invoca la riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 senza confrontarsi con il principio per cui il fatto lieve va valutato alla stregua di tutti i parametri di legge, con la conseguenza che, se uno degli indici risulta negativamente assorbente, ogni altra considerazione è priva di incidenza sul giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 06/02/2025, aveva in parte riformato la decisione di primo grado, riducendo la pena nei confronti di alcuni imputati, tutti giudicati per reati in materia di stupefacenti. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo plurimi motivi concernenti, tra l’altro, l’accertamento dei fatti, la mancata riqualificazione dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha innanzitutto scrutinato i ricorsi di coloro che avevano definito il giudizio di appello con il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rilevando come il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’accordo sulla pena non si esaurisca nel giudizio di secondo grado ma operi effetti preclusivi anche in sede di legittimità. Ciò in quanto, avendo l’imputato rinunciato ai motivi in funzione dell’accordo, ogni successiva doglianza su quelle questioni risulta preclusa, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione. I ricorsi proposti da tali imputati sono stati pertanto dichiarati inammissibili.

Quanto alle censure relative all’accertamento dei fatti, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva fornito esaustive risposte ai motivi di appello, valorizzando le emergenze probatorie desunte dalle intercettazioni e dalle attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria. I motivi di ricorso, volti a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, sono stati ritenuti generici e rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, la cui motivazione è risultata congrua, adeguata ed esente da vizi logici.

In relazione alla mancata riqualificazione nell’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la Cassazione ha richiamato il principio di diritto consolidato, espresso dalle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione. Nel caso di specie, il dato ponderale riferito alla consistente fornitura e le modalità del fatto, inserite in un contesto di organizzata attività di spaccio, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con la predetta ipotesi attenuata, rendendo la censura generica rispetto alla motivazione della sentenza.

Quanto, infine, ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, la Corte ha escluso incongruenze motivazionali, avendo il giudice di appello accolto in parte l’impugnazione riducendo la pena al minimo edittale. Ha inoltre rilevato che la questione relativa all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. non era stata sottoposta al giudice di merito, essendosi la difesa doluta solo del bilanciamento delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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