Ricorso inammissibile se non si confronta con la sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 14019 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen. quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime censure già dedotte con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta, realizzata attraverso motivi specifici che indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del dissenso.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in mesi quattro di arresto ed euro 1.424,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’inosservanza di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova dell’assunzione di alcolici in misura superiore alla soglia di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, aveva reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse con l’atto di appello avverso la sentenza di primo grado. La mancata replica alle argomentazioni del giudice di secondo grado ha determinato il venir meno della funzione tipica dell’impugnazione.
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato. Tale confronto deve tradursi nella specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La mera riproduzione dei motivi di appello, senza un’effettiva critica alla sentenza impugnata, è stata ritenuta insufficiente a sostenere il ricorso.
La Corte ha infine ricordato che la generica doglianza circa una presunta carenza o illogicità motivazionale, non accompagnata da un confronto specifico con gli argomenti del provvedimento, è stata costantemente sanzionata con l’inammissibilità. All’esito, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.