Interruzione per fallimento e dies a quo nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 5541 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il termine perentorio per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio interrotto per fallimento di una parte decorre dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo e dello specifico giudizio su cui esso incide. Tale conoscenza non coincide necessariamente con la comunicazione della dichiarazione giudiziale di interruzione, che ha efficacia meramente dichiarativa e può anche mancare. Ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., la conoscenza legale si acquisisce mediante qualsiasi dichiarazione, notificazione o certificazione attestante con certezza il fallimento e la pendenza del giudizio. La soluzione che ancora il dies a quo alla sola comunicazione della pronuncia di interruzione non è coerente con il quadro normativo e sacrifica la celerità del processo amministrativo.

Il Fatto

Una società, autorizzata all’attività di tintoria di tessuti, ha impugnato davanti al TAR Campania i provvedimenti con cui il Comune aveva vietato lo scarico delle acque reflue e meteoriche nel canale consortile, insieme all’atto presupposto del Consorzio di bonifica e alla domanda risarcitoria. Respinta l’istanza cautelare, la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola pubblicata il 21 ottobre 2020.

Il curatore ha chiesto e ottenuto dal giudice delegato l’autorizzazione alla prosecuzione, rispettivamente il 1° e il 2 febbraio 2021, ma si è costituito nel giudizio solo il 9 novembre 2022 con atto di intervento ad adiuvandum. Il TAR, ritenendo che il termine trimestrale decorresse dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, ha dichiarato l’estinzione del processo. Il fallimento ha appellato, invocando l’orientamento delle Sezioni unite secondo cui il termine decorre dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione, mai emessa nel caso concreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 43, co. 3, l. fall., che prevede un’ipotesi di interruzione automatica del processo dalla dichiarazione di fallimento, operante anche nel processo amministrativo per effetto del rinvio dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm. L’automaticità dell’effetto interruttivo, però, non implica che il termine per la ripresa decorra dalla stessa data: interruzione e prosecuzione sono istituti con finalità distinte.

Il termine trimestrale dell’art. 305 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 80 cod. proc. amm., presuppone l’esigibilità dell’onere e dunque la conoscenza dell’evento interruttivo. Non basta la cognizione del fallimento: occorre anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo è destinato a operare, perché la sentenza dichiarativa non contiene informazioni sui processi pendenti.

La Corte respinge la tesi delle Sezioni Unite n. 12154 del 2021, che fa decorrere il termine dalla comunicazione della dichiarazione di interruzione. Gli artt. 305 cod. proc. civ. e 80 cod. proc. amm. non preselezionano i fatti idonei a notiziare le parti, e la pronuncia di interruzione non ha effetti costitutivi: subordinare ad essa la decorrenza del termine lascerebbe il processo in stallo indefinito ove nessuno notizi il giudice, con sacrificio della celerità e della certezza dei rapporti di diritto pubblico.

Quanto all’art. 143, co. 3, c.c.i.i., la norma non è applicabile ratione temporis e, in ogni caso, l’art. 80, co. 3, cod. proc. amm. si atteggia a disciplina speciale del processo amministrativo. Nel caso concreto il curatore ha avuto conoscenza legale dell’interruzione almeno dal 1° febbraio 2021,数据 la richiesta di autorizzazione: da lì decorreva il termine, non rispettato neppure nella formalità della nuova istanza di fissazione di udienza ex art. 80, co. 2, cod. proc. amm.

È respinto anche il motivo sull’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto eccezionale da scrutinare con rigore: il quadro normativo era chiaro e la giurisprudenza amministrativa consolidata, mentre l’indirizzo delle Sezioni unite è successivo alla conoscenza acquisita dal curatore. L’appello è respinto e la sentenza confermata con diversa motivazione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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