Finanziamento finalizzato: informativa precontrattuale e inadempimento del fornitore (ABF Collegio di Bari n. 2793 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dei doveri informativi precontrattuali del venditore, ove pure dimostrata, non si traduce automaticamente in un vizio della volontà idoneo a determinare l’invalidità del contratto di finanziamento: le regole di condotta operano sul piano risarcitorio e non su quello della validità. Il consumatore che chieda la risoluzione del finanziamento finalizzato ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB deve provare la messa in mora del fornitore e l’inadempimento di non scarsa importanza, che deve emergere agevolmente dalla documentazione versata agli atti, senza necessità di analisi o elaborazioni tecniche precluse all’Arbitro. La doglianza sull’incongruenza tra valore commerciale del bene consegnato e prezzo pattuito richiede una perizia sul prodotto ed è quindi estranea al giudizio dell’ABF.

Il Fatto

La ricorrente sottoscrive in data 16 marzo 2022 un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di un depuratore d’acqua. Assume di essere stata indotta in errore dal venditore, convinta che l’importo fosse pari a Euro 1.000,00, e di avere scoperto solo dopo la firma che il prestito ammontava invece a diverse migliaia di euro. Sostiene inoltre di non avere ricevuto il bene pattuito, ma un prodotto di valore commerciale inferiore, e di avere inutilmente tentato di contattare l’agente del fornitore tra il febbraio 2023 e il febbraio 2025.

Nel marzo 2025 invia missive di analogo tenore all’intermediario e al fornitore, dichiarando di volere sospendere i pagamenti e diffidandoli alla restituzione delle somme versate. Segue reclamo del 2 luglio 2025, riscontrato solo il 6 ottobre 2025. La ricorrente chiede quindi l’annullamento del contratto per vizio del consenso, il rimborso di circa Euro 4.164,00, la sospensione delle richieste di pagamento, la cancellazione di eventuali segnalazioni creditizie e il risarcimento del danno morale e patrimoniale. L’intermediario eccepisce la piena validità del contratto, la regolare consegna e installazione del bene, attestata da dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente, e l’assenza dei presupposti dell’art. 125-quinquies TUB.

La motivazione del Collegio

Il ricorso si fonda su due presupposti distinti, che il Collegio esamina separatamente: l’invalidità del contratto per vizio della volontà e l’inadempimento del fornitore ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB, con conseguente risoluzione del finanziamento collegato e rimborso delle rate.

Sul primo profilo, le doglianze non trovano supporto probatorio. Gli screenshot delle conversazioni con l’agente documentano contestazioni sulla congruità tra valore del bene e prezzo, non sulla natura del prestito: si tratta di profili attinenti all’inadempimento del fornitore, non alla validità del contratto. La documentazione attesta invece che la ricorrente ha sottoscritto con firma digitale il modulo SECCI, nel quale erano chiaramente indicati la natura di prestito finalizzato, l’importo totale del credito e il numero delle rate. Tanto basta a escludere che non fosse in grado di prendere cognizione del contenuto del contratto.

Il Collegio richiama quindi la distinzione tra regole di condotta e regole di validità, elaborata dalle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007 e ripresa dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 5762/2016 e 24/2018: la violazione dei doveri informativi precontrattuali del venditore, ove anche dimostrata, non si traduce automaticamente in un vizio della volontà idoneo a determinare l’invalidità del finanziamento. La domanda di annullamento è pertanto rigettata.

Quanto al secondo profilo, l’art. 125-quinquies TUB richiede due condizioni cumulative: la previa messa in mora del fornitore rimasta senza esito e l’inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. Il Collegio conferma la competenza dell’ABF sulla materia, in continuità con la decisione n. 12645/2021 del Collegio di Coordinamento, ma ritiene irrilevante scrutinare la prima condizione, poiché la seconda non è provata. Il documento descrittivo del bene prodotto dalla ricorrente è privo di data e sottoscrizione e non è corredato da documentazione tecnica; la dichiarazione di installazione depositata dall’intermediario, pur firmata dalla ricorrente, è anch’essa priva di data e di indicazioni sulle caratteristiche del bene.

Secondo il Collegio di Coordinamento, l’inadempimento di non scarsa importanza deve essere agevolmente rilevabile dalla documentazione, senza analisi o elaborazioni tecniche precluse all’Arbitro. La verifica dell’incongruenza tra valore del bene e prezzo pattuito richiederebbe una perizia tecnica sul prodotto, non disponibile in questa sede, come già affermato dal Collegio di Bari nelle decisioni nn. 8403/2022, 8546/2019 e 9381/2018. La domanda ex art. 125-quinquies TUB è quindi rigettata. La richiesta risarcitoria resta assorbita e sarebbe comunque infondata, non essendo configurabile un danno in re ipsa e gravando sulla ricorrente l’onere di provare an e quantum (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019). Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-quinquies TUB

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