Preavviso di segnalazione in SIC provato tramite posta-time e indici presuntivi (ABF Collegio di Napoli n. 2409 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia costituisce requisito di legittimità del trattamento e condizione della stessa segnalazione negativa, dovendo l’intermediario avvertire preventivamente il debitore dell’imminente registrazione. Ove la comunicazione sia inviata tramite servizio posta-time, la prova della ricezione può desumersi anche in assenza del bar code sulla missiva, purché concorrano congiuntamente almeno due indici presuntivi: coincidenza della data indicata dal vettore con quella del preavviso, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità dei tempi di recapito. Accertata la ricezione del preavviso in epoca anteriore alla segnalazione, questa è tempestiva e la doglianza va rigettata, restando irrilevanti le contestazioni relative alla valutazione complessiva della situazione finanziaria quando riguardino discipline diverse dai SIC privati.
Il Fatto
La ricorrente contesta la legittimità della segnalazione negativa effettuata nei sistemi di informazione creditizia in relazione a un prestito personale. Lamenta in primo luogo l’assenza del preavviso di imminente segnalazione, previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC, rilevando che la mancata prova dell’avvenuta ricezione renderebbe la segnalazione illegittima; contesta inoltre la veridicità dei dati e l’omessa valutazione complessiva della sua situazione finanziaria.
Chiede pertanto la cancellazione dei dati negativi dall’EURISC, il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese legali. L’intermediario si costituisce e deduce di aver inviato il preavviso, recapitato tramite posta-time, e di aver cancellato la sola segnalazione del 29.02.2024 perché non tempestiva rispetto al preavviso; le segnalazioni successive sarebbero legittime. Eccepisce l’inconferenza delle doglianze sulla valutazione finanziaria, attinenti alla Centrale dei Rischi e non ai SIC privati. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dal rilievo che il preavviso di segnalazione è condizione di legittimità della segnalazione anche quando il debitore non sia consumatore. Richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4632/2023, secondo cui l’obbligo di preavviso trova fondamento nel diritto eurounitario in materia di protezione dei dati personali e integra la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC, con riferimento a tutte le persone fisiche.
Passando alla prova, l’intermediario produce una comunicazione inviata il 19.02.2024 e recapitata il 21.02.2024 all’indirizzo risultante dal contratto, contenente l’indicazione delle rate da pagare, del numero di contratto e l’avviso che, in caso di mancata regolarizzazione, i ritardi sarebbero stati registrati nelle banche dati decorsi quindici giorni.
Sul punto il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali: la ricezione tramite posta-time si ritiene provata anche in mancanza del bar code, purché sussistano congiuntamente almeno due indici presuntivi tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità dei tempi di recapito. Nel caso di specie tutti e tre gli indici risultano integrati dalla documentazione in atti.
Ritenuto provato il ricevimento del preavviso, il Collegio ne afferma anche la tempestività, essendo avvenuto il 21.02.2024 rispetto alla prima segnalazione del marzo 2024. Quanto al presupposto sostanziale, i mancati pagamenti non sono contestati. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.