Cessione in blocco di crediti: onere di impugnare tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 19172 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata è fondata su due autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, il ricorrente per cassazione ha l’onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso: la definitività della motivazione non aggredita rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, che non potrebbero comunque determinare l’annullamento della sentenza. In tema di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., la riconducibilità del credito alla categoria di quelli ceduti può essere dimostrata anche attraverso la non contestazione delle parti, che equivalgono ad ammissione della titolarità del credito in capo alla cessionaria. In tema di produzione documentale in appello, l’art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui alla l. n. 353/1990 consente alle parti di produrre nuovi documenti anche se la deduzione era possibile nel giudizio di primo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Melfi, aveva condannato due fideiussori al pagamento in favore della società cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto di credito. Il credito derivava da un contratto di apertura di credito garantito da fideiussione e la cessionaria era subentrata nel rapporto in forza di un contratto di cessione in blocco stipulato con la banca cedente.

La Corte territoriale aveva ritenuto il credito incluso nella cessione, qualificandolo come partita in sofferenza sulla base della definizione della Banca d’Italia e rilevando la mancata contestazione dell’inclusione da parte dei fideiussori nel corso del giudizio di merito. Essi avevano inoltre proposto appello incidentale nei confronti della cessionaria quale “titolare dei crediti” dell’istituto, riconoscendone così la legittimazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi cinque motivi di ricorso, tutti volti a contestare la riconducibilità del credito al perimetro oggettivo della cessione in blocco. I ricorrenti sostenevano che la cessionaria avrebbe dovuto dimostrare che il credito risultava iscritto, al 30 giugno 1996, tra le partite in sofferenza o incagliate nella contabilità della banca cedente, secondo la condizione prevista dal contratto.

La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due distinte ragioni: la prima, di natura interpretativa, sulla inclusione del credito nella categoria contrattuale; la seconda, di natura processuale, sulla mancata contestazione — anzi sull’esplicita ammissione — da parte dei ricorrenti che il credito fosse oggetto della cessione. Richiamando il principio per cui, in presenza di una doppia ratio decidendi, ciascuna da sola sufficiente, il ricorrente deve aggredirle entrambe, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi, in quanto diretti esclusivamente avverso la prima ratio e non avverso la seconda.

Quanto al sesto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. Ha accertato che il giudizio era stato introdotto prima del 30 aprile 1995 e che pertanto trovava applicazione l’art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 1990, il quale ammetteva la produzione di nuovi documenti in appello anche se la deduzione era possibile in primo grado, con eventuale regolazione delle spese. Correttamente, quindi, la Corte territoriale aveva ritenuto ammissibile la produzione degli estratti conto avvenuta con l’atto di appello.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 58 TUB

Tutte le 124 sentenze sull'art. 58 TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *