Falsus procurator: la ratifica può risultare da un atto processuale scritto (Cass. civ. Sez. II n. 23988/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto concluso in nome altrui da soggetto privo di potere rappresentativo non è nullo né annullabile, ma resta temporaneamente inefficace verso lo pseudo-rappresentato sino alla ratifica, che opera quale condicio iuris sospensiva a efficacia retroattiva. Il difetto di potere rappresentativo, in mancanza di ratifica, è rilevabile d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio. La ratifica è negozio unilaterale recettizio, da indirizzare al terzo contraente, e deve rivestire la forma prescritta per il contratto ratificato; non esige volontà espressa, potendo essere implicita purché risulti per iscritto. Per i contratti a forma scritta essa può risultare anche da un atto processuale sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura, purché contenga una manifestazione univoca di adesione al negozio e non sia compatibile con la mera utilizzazione difensiva dell’atto. Nell’interruzione automatica del processo per fallimento, il termine di riassunzione decorre non dall’evento, ma dalla conoscenza legale del provvedimento dichiarativo dell’interruzione.
Il Fatto
Una promissaria acquirente aveva convenuto in giudizio la società promittente venditrice e costruttrice, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento al contratto preliminare, la riduzione della prestazione, il risarcimento del danno e l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, avendo appreso della vendita a terzi di parte del compendio promesso. La società resisteva e domandava in via riconvenzionale la risoluzione per inadempimento e, in subordine, la rescissione per lesione, chiamando in causa un terzo per esserne manlevata.
Sopravvenuto il fallimento della società, il processo era dichiarato interrotto in udienza. Riassunta la causa, la curatela eccepiva l’estinzione per tardiva riassunzione e deduceva la nullità del preliminare per mancanza di accordo. Il tribunale dichiarava estinto il processo. La corte d’appello riformava sul punto dell’estinzione, ma rigettava le domande di merito, escludendo la riferibilità del preliminare alla società perché sottoscritto da soggetto ritenuto estraneo e privo di poteri, e qualificando il vizio come insanabile nullità. La promissaria acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la curatela ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato, con correzione della motivazione. La qualificazione del vizio come nullità non è condivisibile: quando il contratto è concluso da chi è privo di potere rappresentativo, la questione non attiene alla mancanza dell’accordo quale requisito essenziale, ma all’inefficacia dell’atto verso il dominus sino alla ratifica. Il rigetto delle domande trova comunque giustificazione nella mancata imputazione immediata del negozio alla società, salva la verifica sulla ratifica.
Il secondo motivo è infondato. La censura non denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contesta il significato giuridico e probatorio attribuito agli elementi acquisiti, sollecitando una diversa qualificazione della condotta processuale e stragiudiziale della società: questione che attiene alla corretta applicazione delle norme sulla rappresentanza e non è deducibile sotto quel paradigma.
Il terzo motivo è fondato. La corte territoriale si è arrestata alla constatazione della sottoscrizione da parte di soggetto privo di poteri, senza verificare se gli elementi acquisiti integrassero una ratifica, espressa o implicita ma risultante da atto scritto. Risultavano invece documentati la delega conferita al sottoscrittore per gli atti dell’operazione immobiliare; la produzione del preliminare da parte della società quando era ancora in bonis; la proposizione, sul medesimo contratto, delle domande riconvenzionali di risoluzione e di rescissione; la richiesta di verificazione della sottoscrizione con produzione della delega, poi rinunciata; le istanze istruttorie dirette ad accertare l’inadempimento. La risoluzione, come la rescissione, presuppone del resto un contratto valido ed efficace. Andavano inoltre valutati l’incasso degli acconti con la relativa documentazione contabile e la comunicazione con cui il nuovo legale rappresentante riconosceva la riferibilità del preliminare alla promissaria acquirente.
Il ricorso incidentale è infondato. Pur operando automaticamente l’interruzione per apertura del fallimento, il termine di riassunzione decorre dalla conoscenza legale del provvedimento dichiarativo, che per le parti costituite si perfeziona quando esso sia pronunciato in udienza. Correttamente il dies a quo è stato individuato nell’udienza in cui il difensore diede atto del fallimento e il giudice dichiarò l’interruzione. Il successivo riferimento, contenuto in una memoria istruttoria, alla recente dichiarazione di fallimento non è idoneo a sostituire quella conoscenza legale, né gli atti successivi del difensore della parte fallita possono spostare in avanti il termine. La sentenza è cassata in relazione al terzo motivo, con rinvio in diversa composizione anche per le spese.
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