Sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento e modifica della domanda principale (Cass. civ. Sez. 1 n. 24608 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza la presunzione di rinuncia, essendo necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venire meno dell’interesse a coltivarla. L’actio in rem verso, formulata in via gradata, non è legata da vincolo inscindibile con l’originaria azione principale di accertamento della proprietà, sicché la modifica di quest’ultima non ha alcuna ricaduta sulla domanda subordinata né comporta il suo abbandono. Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, mentre è preclusa ove sia rigettata per prescrizione, decadenza, carenza di prova del pregiudizio o per nullità derivante dall’illiceità del titolo contrattuale. Le dichiarazioni rese dalla parte interrogata non possono costituire prova a favore di chi le rende, ma solo a suo carico, ove integrino gli estremi della confessione.

Il Fatto

Un soggetto conveniva in giudizio l’ex convivente per sentirla condannare a trasferirgli la proprietà di un immobile a lei intestato ma pagato con denaro proprio o, in subordine, a versargli quanto corrisposto per l’acquisto e la ristrutturazione. Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda subordinata, condannava la convenuta al pagamento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento. La Corte d’Appello rigettava l’appello della soccombente.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione di legge per la mancata declaratoria di rinuncia implicita della domanda subordinata, da desumersi dalla condotta processuale complessiva dell’attore. Il motivo è ritenuto infondato. I giudici di legittimità richiamano il principio secondo cui la mancata riproposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non integra una presunzione di rinuncia, richiedendosi una valutazione complessiva della condotta della parte. L’actio in rem verso, proposta in via gradata, non è legata da un vincolo inscindibile con l’originaria domanda principale di accertamento della proprietà, sicché l’emendatio di quest’ultima non determina l’abbandono della prima, in assenza di un’espressa volontà abdicativa.

Quanto al secondo motivo, relativo alla sussidiarietà dell’azione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33954/2023: la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile quando la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, mentre è preclusa solo se rigettata per prescrizione, decadenza o carenza di prova. Nel caso di specie, l’assenza di forma scritta dell’accordo simulatorio e la mancata partecipazione del terzo hanno determinato la carenza ab origine del titolo per l’azione principale, rendendo ammissibile quella di arricchimento.

Il terzo motivo, concernente la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, è dichiarato inammissibile perché volto a censurare un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità. Il quarto motivo, sulla regolamentazione delle spese, è inammissibile in quanto richiesta di riforma condizionata all’accoglimento degli altri motivi. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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