Sviamento del contributo pubblico e responsabilità erariale del socio amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 75 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale, sussiste un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale e i soggetti privati che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, frustrano lo scopo perseguito dall’Amministrazione. Il percettore di un finanziamento pubblico risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, distogliendo le risorse dalle finalità cui erano preordinate, ne determini lo sviamento. La responsabilità erariale attinge anche i soci amministratori di una società beneficiaria dei fondi, in virtù del rapporto organico e dei poteri gestori, che comportano l’onere di vigilare sulla gestione e sulle attività finanziarie della società. La mancata rendicontazione delle spese effettuate con provviste pubbliche rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta, in forza del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa.
Il Fatto
La Procura regionale agiva nei confronti di una società in liquidazione, del socio accomandatario e liquidatore e della socia accomandataria, per la condanna in solido al pagamento della somma di euro 19.574,95 in favore di Finpiemonte S.p.A. La richiesta traeva origine dalla mancata restituzione di un finanziamento concesso ai sensi della L.R. n. 21/1997 per la realizzazione di un intervento presso la sede aziendale. La società, dopo aver ottenuto una proroga, cedeva le quote, modificava la propria denominazione e compagine sociale, trasferiva la sede senza darne comunicazione all’ente erogante e veniva posta in liquidazione; il termine per la rendicontazione scadeva invano, determinando la revoca del beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata la contumacia dei convenuti, riteneva la domanda fondata. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, ravvisava la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’Amministrazione erogante e i soggetti privati che, disponendo della somma in modo difforme da quello programmato, frustrano lo scopo dell’ente pubblico. La giurisdizione contabile si estende ai soci amministratori della società beneficiaria, atteso che il rapporto di servizio va considerato in relazione alla condotta di coloro che, impersonando gli organi sociali, hanno provocato la distrazione dei fondi dal fine pubblico.
Sotto il profilo oggettivo, la Sezione evidenziava che il Programma degli interventi imponeva al beneficiario la rendicontazione dei lavori e il mantenimento della qualifica di impresa artigiana sino alla presentazione del rendiconto. L’inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca, costituisce un elemento fortemente indiziario dell’avvenuto sviamento delle risorse pubbliche. La cessazione dell’attività prima che l’ente erogante potesse verificare l’effettività delle spese rivela che il contributo non ha raggiunto la finalità cui era destinato, rendendo manifesta l’antigiuridicità della condotta.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte riteneva sussistente il dolo, desumendolo dalla mancata trasmissione della documentazione nonostante i solleciti e dalla scelta di liquidare la società subito prima della scadenza del termine per la rendicontazione, senza alcuna comunicazione o giustificazione. Tale condotta risultava evidentemente diretta alla distrazione del finanziamento dalle finalità di sostegno all’economia e all’occupazione.
La responsabilità, quindi, era ascritta in solido alla società beneficiaria e ai soci accomandatari, entrambi amministratori nel periodo di gestione del finanziamento e compartecipi della deliberazione di scioglimento. La peculiare posizione del socio amministratore fonda la responsabilità sui poteri gestori e sull’onere di vigilanza, dal quale deriva, per attività con riflessi pubblicistici, una responsabilità contabile autonomamente ancorata alla presunzione di compartecipazione nella gestione degli affari sociali. Le spese seguivano la soccombenza.
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Nota della Redazione
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