Sanzione per retribuzione in contanti: ogni dazione costituisce violazione autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6633 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per la corresponsione della retribuzione in contanti, l’art. 1, comma 913, della legge n. 205 del 2017 va interpretato nel senso che la sanzione pecuniaria ivi prevista, da graduare nell’ambito del minimo e del massimo edittale, è applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione della retribuzione descritte nel comma 910. La nozione di “retribuzione” richiamata dalla norma è riferita all’erogazione periodica della somma quale corrispettivo dell’attività lavorativa, sicché ogni pagamento in contanti effettuato in violazione delle modalità legali costituisce una violazione autonoma. Non opera il cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981, che ricorre solo quando la pluralità delle violazioni discenda da un’unica condotta, mentre nel caso di erogazioni settimanali in contanti si configurano condotte distinte e reiterate, soggette al cumulo materiale.
Il Fatto
A seguito di un verbale della Guardia di Finanza, l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva irrogato a un datore di lavoro una sanzione per la violazione dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, per aver occupato due dipendenti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, e una sanzione ai sensi dell’art. 1, commi 910 e 911, della legge n. 205 del 2017, per aver corrisposto la retribuzione in contanti.
L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva confermato il provvedimento. Il giudice territoriale aveva ritenuto corretta la determinazione della sanzione, calcolata in base al numero di dazioni settimanali di denaro contante, escludendo l’applicabilità del cumulo giuridico e reputando l’ordinanza-ingiunzione sufficientemente motivata. Avverso tale sentenza, l’ingiunto ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 1, commi 910, 911 e 913, della legge n. 205 del 2017, sotto un duplice profilo: l’erronea correlazione della sanzione a ogni singola dazione e non alla “retribuzione” intesa come periodo retributivo, e la mancata applicazione del cumulo giuridico. Il motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e, per la parte residua, infondato.
Con specifico riferimento al vizio di motivazione, la Corte ha ricordato che, all’esito della riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non è più autonomamente denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che il vizio si converta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha precisato che tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa, vizi non riscontrabili nella sentenza impugnata, che risulta chiaramente intellegibile.
Nel merito, la Corte ha affrontato la questione interpretativa dell’art. 1, commi 910, 911 e 913, della legge n. 205 del 2017. Richiamando il canone esegetico dell’art. 12 delle preleggi, ha osservato che il tenore lessicale delle disposizioni indica che il concetto di “retribuzione, nonché ogni anticipo di essa” fa riferimento all’erogazione della somma quale corrispettivo dell’attività lavorativa, avente come caratteristica intrinseca la periodicità. La finalità della normativa è quella di rendere tracciabile ogni dazione economica erogata dal datore di lavoro con modalità difformi da quelle tassativamente previste dal comma 910, correlando l’applicazione delle sanzioni a ciascuna violazione delle suddette modalità.
La Corte ha pertanto enunciato il principio di diritto secondo cui la sanzione è applicata per ciascuna dazione economica non rispettosa delle modalità legali di erogazione, da graduare nel minimo e nel massimo edittale, coerentemente con la previsione legislativa di un minimo e un massimo che consente di proporzionare la sanzione alla periodicità prescelta dal datore di lavoro.
Quanto al cumulo giuridico, la Corte ha richiamato il proprio precedente (Cass. n. 20129 del 2022), secondo cui l’unificazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981 opera esclusivamente quando la pluralità di violazioni discenda da un’unica condotta, e non nel caso di condotte distinte ancorché collegate dalla medesima intenzione. Nel caso di specie, le erogazioni settimanali in contanti integravano condotte distinte tra loro, sicché correttamente la Corte territoriale aveva escluso il cumulo giuridico. Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione sulla quantificazione, è stato dichiarato inammissibile, risolvendosi anch’esso nella denuncia di un’anomalia motivazionale non convertita in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
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Nota della Redazione
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