La ripresa fiscale del finanziamento infruttifero infragruppo non è evasione ma elusione (Cass. civ. Sez. 5 n. 10660 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Deve essere distinta l’evasione fiscale dall’elusione fiscale. Si ha evasione quando la rappresentazione contabile dell’attività economica non è veritiera, per elementi positivi di reddito nascosti o non dichiarati o per elementi passivi fittizi, ovvero quando nella dichiarazione fiscale sono omessi elementi positivi di reddito o indicati elementi passivi inesistenti. Si ha elusione quando non vi sono infedeltà od omissioni nelle rappresentazioni contabili e dichiarative, ma l’amministrazione imputa al contribuente di aver posto in essere atti giuridici privi di sostanza economica al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta. La ripresa fiscale fondata su un preteso comportamento antieconomico, quale la concessione di un finanziamento infruttifero infragruppo in assenza di infedeltà contabili, non può essere legittimata dall’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, che presuppone fatti di evasione, ma richiede il procedimento di cui all’art. 37-bis del medesimo d.P.R., vigente ratione temporis.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente diversi avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, con i quali recuperava a tassazione ai fini Ires interessi attivi non contabilizzati, maturati su un finanziamento di euro 7.200.000 concesso alla controllata. La ripresa si fondava sull’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo antieconomica la scelta di concedere un finanziamento infruttifero a una società del gruppo.
La contribuente impugnava gli atti e, dopo un primo giudizio di merito favorevole, la sentenza veniva cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 6842/2022. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava nuovamente l’annullamento degli avvisi, ritenendo che l’ufficio avesse operato una riqualificazione postuma del rapporto, riconducibile all’abuso del diritto, non contestato. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia denunciava la violazione delle regole di interpretazione del contratto, sostenendo che il giudice del rinvio si sarebbe fermato al dato letterale, senza indagare la reale volontà delle parti. La Corte ritiene il motivo infondato: il giudice del rinvio aveva accertato che le parti vollero effettivamente un finanziamento infruttifero, e tale conclusione non era smentita dal comportamento complessivo, non risultando contabilizzati o riscossi interessi sulla somma prestata.
Con il secondo motivo, l’Agenzia deduceva che la fattispecie esulerebbe dall’abuso del diritto, essendo venuti meno i presupposti della temporaneità del prestito che ne giustificavano la gratuità. La Corte, dopo aver premesso la radicale diversità tra evasione fiscale, caratterizzata da una rappresentazione infedele, ed elusione fiscale, che implica un sindacato sulla causa in concreto degli atti giuridici, rileva che l’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la ripresa solo in presenza di comportamenti evasivi.
Nel caso di specie, non risultavano omissioni o infedeltà nelle dichiarazioni o nelle scritture contabili: l’ufficio contestava un comportamento antieconomico per la concessione di un finanziamento realmente infruttifero. La Corte conclude che l’amministrazione ha assoggettato a imposizione una ricchezza non conseguita dalla controllante per scelte imprenditoriali fondate sull’interesse di gruppo. Il recupero non avrebbe dovuto fondarsi sull’art. 39, comma 1, lett. d), ma sull’art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis. Il ricorso è rigettato e l’Agenzia è condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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