Correzione dell’errore materiale e rinvio al giudice effettivamente investito (Cass. civ. Sez. V n. 8755 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali, disciplinato dall’art. 287 cod. proc. civ., è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte inficiata con le considerazioni contenute in motivazione. Esso non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, poiché è demandato a ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato. L’errore correggibile consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione. Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente, con conseguente esclusione della pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l’ordinanza con cui la Corte, accogliendo il ricorso, aveva cassato la sentenza impugnata rinviando alla Commissione Tributaria del Lazio, anziché alla Commissione Tributaria della Campania, la cui sentenza era stata oggetto del ricorso per cassazione.
Dall’esame degli atti di causa risulta che la sentenza impugnata era stata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno, sezione 9, n. 11949/15, pronunciata il 02.12.2015 e depositata in segreteria il 29.12.2015, non notificata. Per mero errore la Corte aveva invece accolto il primo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza costante sul procedimento di correzione degli errori materiali, richiamando in particolare Cass. 30/8/2004 n. 17392, Cass. S.U. 5/3/2009 n. 5287, Cass. 15/5/2009 n. 11333 e Cass. 31/5/2011 n. 12035. Da tali precedenti si desume che l’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte inficiata con le considerazioni contenute in motivazione.
Il procedimento di correzione non può incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione: ad esso è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali. Non è dunque il rimedio per un vizio di formazione della volontà del giudice, alla cui cura sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento recante l’errore stesso, come affermato da Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15321 del 12/09/2012, Rv. 623969 – 01.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l’intenzione della sentenza rescindente di rinviare alla CTR – ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – della Campania e non del Lazio. L’istanza di correzione è pertanto fondata.
Quanto alle spese, la Corte esclude che sia luogo a provvedere, poiché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente, secondo l’insegnamento di Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01. Il dispositivo dispone la correzione dell’ordinanza nel senso che, ove è scritto “rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione”, si legga “rinvia alla CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, in diversa composizione”, ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con mandato alla Cancelleria di annotare l’ordinanza di correzione sull’originale dell’ordinanza n. 32605/2021.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.