Resistenza a pubblico ufficiale esclusa per il lancio dello sgabello: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 29549 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il lancio di uno sgabello in direzione degli agenti penitenziari, posto in essere per mero disappunto e senza volontà di costringere il pubblico ufficiale a compiere o omettere un atto dell’ufficio, né di opporsi al compimento di un atto d’ufficio, non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., ma la minaccia aggravata di cui all’art. 612, commi 2 e 3, cod. pen.. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur evocando violazione di legge e vizio di motivazione, solleciti in realtà una diversa lettura delle risultanze probatorie, contrapponendo al percorso argomentativo del giudice di merito una ricostruzione alternativa, sia pure logica. L’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi preclude la rilevabilità delle cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale per un fatto inizialmente qualificato come resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’appello, in riforma della decisione, ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 612, commi 2 e 3, cod. pen., riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. equivalente all’aggravante del comma 2 della stessa norma, e ha rideterminato la pena nella misura di 500,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha depositato nota scritta chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuto decorso dei termini di prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare osserva che il ricorrente, pur evocando violazione di legge e vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento. Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione delle risultanze, contrapponendo a quella del merito una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova.
Su questa base la Corte ritiene inammissibili tutte le censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o rispetto a un atto probatorio ignorato o affermato quando mancante, purché su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo.
Nel merito della doglianza, la Corte rileva che il Procuratore lamenta l’errata qualificazione giuridica prospettando vizi di motivazione e un asserito travisamento della prova. La censura è però in fatto, perché finalizzata a una differente ricostruzione della vicenda rispetto alla quale il percorso argomentativo del giudice di secondo grado non può essere qualificato come manifestamente illogico.
La decisione d’appello, pur succinta, appare sufficientemente argomentata e giuridicamente corretta. La condotta accertata — il lancio di uno sgabello in direzione degli agenti penitenziari, dopo aver appreso di non poter essere condotto in socialità — non è stata ritenuta diretta a costringere i pubblici ufficiali a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, né a opporsi al compimento di un atto d’ufficio, ma semplicemente a esternare in modo volgare e genericamente minaccioso il proprio disappunto.
Da ultimo, la Corte esclude la rilevabilità della prescrizione. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude quindi di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, come richiesto dalla difesa, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 89 c.p. – Vizio parziale di mente
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità