La correzione dell’errore materiale rimedia all’omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 10781 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. e, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta, validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, restando questa implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Il Fatto
Una società e due persone fisiche hanno chiesto alla Corte di cassazione la correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della medesima Sezione, con la quale, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, quest’ultima era stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti.
Nel dispositivo di quella pronuncia mancava la distrazione delle spese in favore del difensore che, dichiaratosi antistatario, ne aveva fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. La questione giunge così davanti alla Corte in sede di correzione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce in via preliminare il rimedio esperibile. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione, non essendo la richiesta qualificabile come domanda autonoma, non si applicano gli ordinari mezzi di impugnazione, bensì il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
La scelta è coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che allo stesso procedimento si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Il rimedio garantisce il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente al difensore distrattario di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo ed è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, come già affermato da Cass. n. 12437 del 2017.
La Corte richiama poi l’insegnamento delle Sezioni Unite, che hanno ribadito il medesimo rimedio e precisato la legittimazione del difensore che abbia formulato specifica richiesta nel corso del giudizio. Tale richiesta è validamente proposta anche in mancanza dell’esplicita dichiarazione di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, perché questa è implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022).
Nel caso concreto l’ordinanza è affetta da errore materiale, poiché la richiesta di distrazione era stata avanzata nelle conclusioni precisate nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso nel dispositivo. Il collegio dispone pertanto la correzione, eliminando la statuizione “in favore del/la ricorrente” e aggiungendo, dopo le parole “ed accessori di legge”, la formula di distrazione in favore del difensore antistatario.
Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte non vi provvede, richiamando Cass. n. 12184 del 2020. Il collegio esclude rilievo alla questione pendente avanti le Sezioni Unite (ord. int. n. 27681/2023), poiché la parte non ricorrente non si è costituita per resistere all’istanza di correzione.
Nota della Redazione
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