Omesso esame e travisamento della prova non sindacabili in cassazione se il fatto è stato valutato (Cass. civ. Sez. 1 n. 1184 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è configurabile quando il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo istituzionale rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.; ove invece la diversa lettura del fatto probatorio rifletta la prospettazione di una delle parti, il vizio va denunciato nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. La censura che si risolva in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti o in una diversa valutazione del compendio istruttorio è inammissibile nel giudizio di legittimità. L’apprezzamento circa la ricorrenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno ex art. 89, secondo comma, cod. proc. civ. integra un giudizio di merito non sindacabile in cassazione.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, per ottenere l’ammissione al passivo di crediti professionali relativi all’attività giudiziale svolta in giudizi dinanzi al TAR e all’attività stragiudiziale di assistenza e consulenza. Il Tribunale, accogliendo parzialmente l’opposizione, liquidava i compensi per l’attività giudiziale documentata, rigettava le domande per l’attività stragiudiziale per assenza di prova del conferimento dell’incarico e del suo espletamento, e disponeva la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., condannando l’avvocato al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei curatori. Il decreto veniva impugnato per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava plurime violazioni di legge, evidenziando come la doglianza relativa al mancato riconoscimento del compenso per la fase introduttiva di un giudizio non integrasse il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, posto che il Tribunale aveva esaminato la questione ed era pervenuto a una diversa conclusione, e come il motivo si risolvesse, per il resto, in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti inammissibile in sede di legittimità.

Quanto al credito per un giudizio i cui atti erano privi di data certa, la Corte ha ricordato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova è rimediabile con la revocazione per errore di fatto, mentre la diversa lettura del compendio istruttorio prospettata dalla parte è denunciabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., come precisato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024.

In relazione all’attività stragiudiziale, il ricorrente deduceva l’omesso esame di documenti acquisiti d’ufficio e di parcelle, ma la Corte ha rilevato che tali censure miravano nuovamente a un sindacato sull’apprezzamento della prova documentale, non consentito in cassazione, e che le statuizioni impugnate si basavano su una ratio decidendi non efficacemente censurata: la natura unilaterale della parcella e la mancanza di data certa e sottoscrizione della lettera prodotta.

Il secondo motivo, concernente la condanna al risarcimento del danno ex art. 89 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile. Secondo la Corte, la valutazione circa il carattere sconveniente delle espressioni utilizzate negli scritti difensivi e la sussistenza dei presupposti per la condanna risarcitoria integra un apprezzamento di merito, non sindacabile in cassazione sotto il profil0 della violazione di legge, come già affermato in precedenti richiamati. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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