Preavviso di segnalazione e prova della ricezione: sufficienza degli indici presuntivi (ABF Collegio di Milano n. 8126 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia privati è legittima quando ricorrono due presupposti: la corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui assume rilievo centrale l’invio del preavviso di segnalazione. Il preavviso costituisce atto unilaterale ricettizio, con applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. indipendentemente dalla natura non patrimoniale dell’atto. La prova della ricezione può essere fornita documentalmente o mediante presunzioni, dovendosi escludere la rilevanza della mera affermazione dell’intermediario di aver informato il cliente. In presenza di documentazione del vettore incompleta, la prova della ricezione si raggiunge con la compresenza di almeno due elementi tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero del contratto e compatibilità della data di recapito con quella di emissione del preavviso.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto il rilascio di una carta di credito con addebito diretto in conto corrente, successivamente revocata e saldata. Scoperta la presenza del proprio nominativo nei sistemi di informazione creditizia, ne deduceva l’illegittimità sotto il profilo formale, per non aver mai ricevuto l’avviso di prima segnalazione previsto dal Codice di condotta, con conseguente impossibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e all’art. 5 del GDPR 2016/679. Chiedeva la cancellazione della segnalazione.

L’intermediario resistente eccepiva che nel corso del rapporto si erano registrati insoluti, che il cliente era stato preavvisato delle conseguenze della morosità, ivi compresa la segnalazione alla C.A.I. e ai S.I.C., e che le segnalazioni ancora visibili concernevano esclusivamente la revoca per morosità e il successivo rientro in bonis. Chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza arbitrale (Coll. Coord. dec. n. 3499/2012) e ricostruisce la funzione del preavviso: informare il debitore della possibile segnalazione, consentendogli di onorare il debito o di segnalare errori. Da tale ratio discende la qualificazione del preavviso come atto unilaterale ricettizio, con applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c..

Quanto alla prova, la ricezione può essere dimostrata documentalmente o per presunzioni, restando irrilevante la sola dichiarazione dell’intermediario. Nel caso concreto, la ricevuta di accettazione digitale del preavviso del 05/02/2025 recava “Avviso di Consegna: No”, e il resistente non produceva documentazione sull’esito della spedizione, limitandosi ad affermare la consegna al portiere.

Il Collegio valorizza allora la documentazione prodotta dallo stesso ricorrente: la ricevuta della raccomandata, in larga parte oscurata, presenta un elemento coerente con la tesi dell’intermediario, ovvero il ritiro da parte del portiere dello stabile. Applicando l’indirizzo dei Collegi sulle comunicazioni prive di codice a barre, che richiede la compresenza di almeno due indici, il Collegio ritiene sussistenti indici sufficienti per presumere l’effettivo recapito del preavviso.

In via ulteriore, anche a voler dubitare di tale prova, gli estratti conto del 2023 e del 2025 documentano l’assenza di fondi e contengono l’avviso della possibile comunicazione dei dati ai S.I.C. e alla C.A.I. La numerosità e la natura di tali comunicazioni, unitamente alla mancata contestazione specifica della loro ricezione, fondano la presunzione del corretto assolvimento dell’obbligo informativo. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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