Rito abbreviato contabile definito con il pagamento integrale della somma (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 59 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, la definizione mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. consegue al tempestivo e integrale versamento della somma determinata con il decreto di ammissione, emesso su richiesta del convenuto e con il parere favorevole del pubblico ministero contabile. Il pagamento effettuato nel termine perentorio fissato dal decreto, ancorché in data anteriore all’udienza camerale di verifica, integra la condizione cui il comma 8 dell’art. 130 c.g.c. ricollega la definizione del giudizio. Il giudice non può disattendere le concordi conclusioni delle parti quando il versamento risulti documentato e regolare, restando il convenuto condannato alle sole spese del giudizio abbreviato.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre funzionari dell’Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Campobasso, per sentirli condannare al pagamento di una somma complessiva di € 417.753,17 a titolo di danno erariale. La pretesa si fonda su una condotta omissiva gravemente colposa: a seguito di verifiche fiscali della Guardia di Finanza su società riconducibili a un terzo soggetto, l’Agenzia aveva emesso atti di contestazione ex art. 8 d.l. 16/2012, ma non aveva provveduto nei termini a irrogare le sanzioni o a emettere gli avvisi di accertamento, con conseguente decadenza del potere impositivo per l’anno 2011 e per l’IRAP degli anni 2013–2016.
Le contestazioni erano ripartite tra i convenuti in relazione ai rispettivi incarichi di direzione e di capo ufficio. Uno solo dei convenuti, già capo team accertamento, si è costituito chiedendo la definizione del giudizio mediante rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., con il versamento del 50% della somma quantificata in citazione, pari a € 1.317,55, e con il parere favorevole dell’attore pubblico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha esaminato in via preliminare la richiesta di definizione agevolata formulata dal convenuto. Con decreto n. 4/2025, deliberato all’esito dell’udienza camerale, la richiesta è stata accolta ed è stato fissato il termine perentorio per il versamento in unica soluzione dell’importo di € 1.317,55 a titolo di risarcimento del danno a favore dell’Agenzia delle Entrate, con contestuale deposito della prova in segreteria.
La Corte ha poi verificato l’esecuzione dell’obbligo. Il convenuto ha depositato, per mezzo della difesa, la copia del bonifico istantaneo effettuato in pari data a beneficio dell’Agenzia delle Entrate, presso l’IBAN indicato dall’Agenzia stessa in sede di costituzione in mora. Il pagamento è risultato così documentato e conforme alla destinazione indicata dal decreto.
All’udienza camerale di verifica, il rappresentante del pubblico ministero contabile e il difensore hanno chiesto congiuntamente che il giudizio fosse definito ai sensi di legge. La Sezione ha rilevato che non sussistono motivi per disattendere tali concordi conclusioni, essendo il versamento documentato e tempestivo rispetto al termine assegnato.
Il giudizio è stato pertanto definito, nei confronti del solo convenuto istante, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., con condanna dello stesso al pagamento delle spese del giudizio abbreviato, liquidate con nota in calce.
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Nota della Redazione
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